Rimando alla lettura di questo interessante articolo.
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COVID e Concordati Preventivi
Il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”) è intervenuto sulla disciplina dei concordati preventivi con le seguenti previsioni:
- proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale che abbiano scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2021;
- in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti al 23 febbraio 2020, possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine (non superiore a novanta giorni) per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;
- sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, possibilità per il debitore di optare per una modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo. La proroga non può eccedere i sei mesi e deve essere ‘autorizzata’ dal Tribunale;
- introduzione di un nuovo termine di novanta giorni di cui può avvalersi il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell’art. 161, co. 6 l. fall. (c.d. preconcordato o ‘concordato in bianco’) o termine ai sensi dell’art. 182-bis co. 7 l. fall.. Anche in questo caso la proroga deve essere concessa dal Tribunale.
Concordato e Appalti
Il Tar della Toscana con un recente provvedimento di aprile 2019, il n. 491, ha stabilito che può partecipare alla gara d’appalto anche la società sottoposta a concordato preventivo con continuità aziendale.
Nessuna causa di esclusione dalla partecipazione all’appalto.
L’articolo 80 comma 5 lettera b) del Codice dei contratti pubblici dispone infatti che sono escluse dalla partecipazione alle gare d’appalto le imprese in concordato preventivo a meno che si tratti di concordato in continuità aziendale.
In questo senso il Codice dei Contratti pubblici ha introdotto una importante innovazione rispetto al divieto posto dalla cronologicamente precedente legge fallimentare.
Una volta omologato il concordato, del resto, l’imprenditore tornerebbe in bonis.
Va ricordato, tuttavia, occorrerà in ogni caso ottenere una autorizzazione del Giudice delegato.
Recupero del credito verso società
Prima di procedere al recupero del credito mediante richiesta di un decreto ingiuntivo verso una società si consiglia sempre di verificare che la stessa non sia sottoposta a procedura concorsuale (concordato/fallimento). Per tale verifica preliminare basta consultare il Portale Creditori. In caso di fallimento, anzichè il decreto ingiuntivo, occorrerà procedere con insinuazione al passivo fallimentare.