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Polizze abbinate ai mutui: sanzioni alle Banche

L’Antitrust ha recentemente comminato sanzioni che nel complesso superano i 20 milioni di euro, per pratiche commerciali scorrette nell’ambito della vendita di polizze abbinate ai mutui.

Destinatarie di dette sanzioni le seguenti Banche:

  • Unicredit sanzionata per 6,55 milioni di euro
  • Bnl sanzionata per 5,65 milioni di euro;
  • Intesa San Paolo, sanzionata per 4,8 milioni di euro;
  • Ubi Banca, sanzionata per 3,75 milioni di euro.

Le pratiche scorrette sanzionate sono state poste in essere dagli istituti di credito dal 2015-2017 e, secondo quando accertato dall’Antitrust, sono ancora in corso.

La questione rilevante nel caso di specie concerne la prassi delle banche di condizionare la concessione di mutui (surroghe comprese) alla sottoscrizione di polizze di vario genere collocate dalla stessa banca.

L’Antitrust sottolinea di aver ravvisato anche l’aggressività delle banche nel proporre vendite “baciate” allo sportello e ha calcolato una stima prudenziale del pregiudizio economico subito dai consumatori che per Unicredit ammonta a 100 milioni di euro annui, a fronte di ricavi per l’istituto pari a circa 36 milioni di euro. Per Bnl il pregiudizio per i clienti è pari a 106,5 milioni di euro annui, a fronte di ricavi per la banca di 33 milioni di euro. Nel caso di Intesa Sanpaolo la stima dei danni economici subiti dai mutuatari è pari a 250-300 di euro annui, a fronte di ricavi per la banca di 50-100 milioni. Infine il pregiudizio subito dai clienti di Ubi è di 30-35 milioni di euro, a fronte di ricavi per l’istituto pari 10-15 milioni di euro.

In più per Unicredit e Bnl è stata anche appurata la pratica commerciale scorretta di aver indotto i consumatori, intenzionati a concludere contratti di mutuo e/o di surroga, ad aprire un conto corrente presso la medesima Banca, ponendo tale apertura come condizione per la concessione del finanziamento.

Intermediazione finanziaria

Ai sensi dell’art.40 del Regolamento CONSOB 16190/2007, per verificare nel caso concreto l’adeguatezza dell’operazione occorre una triplice valutazione:

  1. l’operazione deve corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente;
  2. la natura dell’investimento deve essere tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso;
  3. il cliente deve possedere la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione.

Non è sufficiente dunque una spiegazione generale da parte dell’intermediario delle caratteristiche delle componenti derivative elementari. Al contrario, occorre che venga fornita una dettagliata e puntuale informazione in merito al rischio, alla liquidità del prodotto, alla volatilità del prezzo: n consegue che non basta la consegna di moduli informativi prestampati e standardizzati.

Bitcoin e profili di rischio: brevi cenni

Il fenomeno dei bitcoin sconta in Italia l’assenza di regolamentazione.

A farne le spese sono gli utenti, che possono, pertanto, trovarsi esposti a  ingenti perdite economiche dovute a condotte fraudolente degli operatori o ancor peggio al fallimento delle piattaforme on-line di scambio presso cui vengono custoditi i portafogli digitali personali.

I rischi in capo all’utente attengono alla mancanza di adeguata informazione oltre che di trasparenza.

Le piattaforme di scambio dei bitcoin sono esposte a elevati rischi operativi e di sicurezza. E del resto, le stesse non sono tenute ad alcuna garanzia di qualità del servizio, né devono rispettare requisiti patrimoniali o procedure di controllo interno e gestione dei rischi, con conseguente elevata probabilità di frodi ed esposizione al cybercrime.