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Esdebitazione e segnalazione a sofferenza

A CURA DELLA DOTT.SSA ARIANNA PROSERPIO (a.proserpio@avvocatocolzani.it)

L’ente creditizio è tenuto a cancellare la segnalazione quando “il credito è stato oggetto di esdebitazione”.

Come noto, in caso di liquidazione del patrimonio l’esdebitazione deve essere richiesta del debitore persona fisica decorso il periodo di quattro anni della liquidazione: per l’intera durata della procedura permane la classificazione a “sofferenza”.

In caso di piano e nell’accordo, ai fini della cancellazione delle segnalazioni e dell’accertamento della situazione oggettiva di “esdebitazione”, il sistema bancario richiede un formale provvedimento di “chiusura”: il debitore, a mezzo del proprio advisor, richiede al Gestore della Crisi il deposito in tribunale di una relazione finale con cui viene confermato l’intervenuto riparto delle somme come previsto nel piano o nell’accordo, così da consentire al Giudice, all’uopo sollecitato, di dichiarare “chiusa” la procedura di sovraindebitamento.

Saldo e stralcio e segnalazioni bancarie

A CURA DELLA DOTT.SSA ARIANNA PROSERPIO (a.proserpio@avvocatocolzani.it)

Nel piano del consumatore e nell’accordo coi creditori non sempre si prevede il pagamento integrale ed immediato del debito bancario: come vengono gestite in tal caso le segnalazioni bancarie?

→ nel caso in cui il soddisfo è previsto integrale ma con dilazione, Banca d’Italia ha chiarito che ove i pagamenti risultino regolari e non vi siano previsioni di mancato rimborso, le posizioni segnalate potranno uscire dalla “forbearance” dopo un periodo di osservazione di due o tre anni, a seconda che il credito sia classificato, rispettivamente, come performing o non performing, nell’ambito di un’autonoma valutazione della capacità del debitore sovraindebitato di adempiere correttamente e puntualmente quanto previsto nel piano o accordo con i creditori;

→ nel caso di stralcio del credito, è certo che una parte del credito non sarà più recuperata per cui essa dovrà essere segnalata nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita”; inoltre,

  • se il pagamento della parte di credito di cui si prevede il soddisfo avviene in unica soluzione, “la segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita”; 
  • in caso di pagamento dilazionato nel tempo, il credito resta classificato come UTP o a sofferenza sulla base dei criteri ordinari, previa valutazione discrezionale dell’ente creditizio in ordine alla presumibile capacità del debitore di adempiere il piano o l’accordo.

Sovraindebitamento e segnalazioni bancarie

ARTICOLO A CURA DELLA DR.SSA ARIANNA PROSERPIO (a.proserpio@avvocatocolzani.it)

Di seguito un riepilogo schematico di come le Banche si comportano in presenza di procedure di sovraindebitamento.

  1. In conseguenza del deposito della domanda di apertura di una qualsiasi delle tre procedure della L. 3/2012 (piano del consumatore, accordo, liquidazione) il sovraindebitato, se non era già segnalato a sofferenza, viene classificato come “inadempiente probabile” (UTP); tale condizione viene in evidenza nel sistema bancario tramite la CRIF. 
  2. Fino a quando non interverrà l’esdebitazione la classificazione del credito come UTP sarà mantenuta per l’intera procedura di sovraindebitamento e fino all’omologazione del piano o dell’accordo di composizione, mentre nella liquidazione del patrimonio, in cui non è prevista l’omologazione, essa ragionevolmente rimarrà fino al formale provvedimento di esdebitazione.

N.B. 

Rispetto al piano o l’accordo omologato è decisivo il contenuto concreto della proposta formulata ai creditori ed in particolare le modalità ed i tempi di soddisfo del credito bancario: in presenza di un adempimento integrale ed immediato dello stesso è ragionevole ritenere che il debitore torni in bonis dopo 90 giorni dall’adempimento mentre nel caso contrario l’ente creditizio manterrà la classificazione predetta in attesa di verificare la puntuale esecuzione del piano od accordo omologato.

Segnalazione in centrale rischi e danno d’immagine

E’ da ritenersi risarcibile il danno da lesione di immagine sociale per chi si veda illegittimamente segnalato come insolvente presso la Centrale Rischi.

Bisogna tuttavia, fare attenzione all’onere della prova. Sul punto si registrano diversi orientamenti in giurisprudenza.

Secondo un primo indirizzo tale danno deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza: bastano sul punto criteri equitativi. Sul punto Cass. n. 12929/2007, Cass. 12626/2010, Cass. 15609/2014.

Secondo un altro indirizzo, invece, spetterebbe al soggetto danneggiato dare la dimostrazione del pregiudizio subito. Così ad esempio Cass. 21865/2013.

Ancora, secondo un ulteriore indirizzo, è possibile fare riferimento a presunzioni quali ad esempio la durata e l’ambito soggettivo della segnalazione. Sul punto Cass. 7661/2014, Cass. 12225/2015, Cass. 16543/2012).

Segnalazione a sofferenza: che fare

Ove si intenda cancellare una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi occorre agire nei confronti dell’Istituto di Credito che ha effettuato la predetta segnalazione mediante un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.

Il ricorso a tale strumento d’urgenza è da ritenersi fondato in diritto in quanto  la illegittima segnalazione è  foriera di un danno coincidente con la impossibilità di accesso al credito. Gli effetti della segnalazione illegittima inoltre sono permanenti ed incidono negativamente sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario.

Ciò chiarito, va precisato che il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è da ritenersi sempre ammesso, anche nel caso in cui sia intercorso un ampio lasso temporale fra la segnalazione e il ricorso cautelare.

In ogni caso una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi costituisce di per sé un comportamento permanente pregiudizievole per l’attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce.