A CURA DELLA DOTT.SSA ARIANNA PROSERPIO (a.proserpio@avvocatocolzani.it)
L’ente creditizio è tenuto a cancellare la segnalazione quando “il credito è stato oggetto di esdebitazione”.
Come noto, in caso di liquidazione del patrimonio l’esdebitazione deve essere richiesta del debitore persona fisica decorso il periodo di quattro anni della liquidazione: per l’intera durata della procedura permane la classificazione a “sofferenza”.
In caso di piano e nell’accordo, ai fini della cancellazione delle segnalazioni e dell’accertamento della situazione oggettiva di “esdebitazione”, il sistema bancario richiede un formale provvedimento di “chiusura”: il debitore, a mezzo del proprio advisor, richiede al Gestore della Crisi il deposito in tribunale di una relazione finale con cui viene confermato l’intervenuto riparto delle somme come previsto nel piano o nell’accordo, così da consentire al Giudice, all’uopo sollecitato, di dichiarare “chiusa” la procedura di sovraindebitamento.