A CURA DELLA DOTT.SSA ARIANNA PROSERPIO (a.proserpio@avvocatocolzani.it)
Nel piano del consumatore e nell’accordo coi creditori non sempre si prevede il pagamento integrale ed immediato del debito bancario: come vengono gestite in tal caso le segnalazioni bancarie?
→ nel caso in cui il soddisfo è previsto integrale ma con dilazione, Banca d’Italia ha chiarito che ove i pagamenti risultino regolari e non vi siano previsioni di mancato rimborso, le posizioni segnalate potranno uscire dalla “forbearance” dopo un periodo di osservazione di due o tre anni, a seconda che il credito sia classificato, rispettivamente, come performing o non performing, nell’ambito di un’autonoma valutazione della capacità del debitore sovraindebitato di adempiere correttamente e puntualmente quanto previsto nel piano o accordo con i creditori;
→ nel caso di stralcio del credito, è certo che una parte del credito non sarà più recuperata per cui essa dovrà essere segnalata nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita”; inoltre,
- se il pagamento della parte di credito di cui si prevede il soddisfo avviene in unica soluzione, “la segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita”;
- in caso di pagamento dilazionato nel tempo, il credito resta classificato come UTP o a sofferenza sulla base dei criteri ordinari, previa valutazione discrezionale dell’ente creditizio in ordine alla presumibile capacità del debitore di adempiere il piano o l’accordo.