ARTICOLO A CURA DELLA DR.SSA ARIANNA PROSERPIO (a.proserpio@avvocatocolzani.it)
Di seguito un riepilogo schematico di come le Banche si comportano in presenza di procedure di sovraindebitamento.
- In conseguenza del deposito della domanda di apertura di una qualsiasi delle tre procedure della L. 3/2012 (piano del consumatore, accordo, liquidazione) il sovraindebitato, se non era già segnalato a sofferenza, viene classificato come “inadempiente probabile” (UTP); tale condizione viene in evidenza nel sistema bancario tramite la CRIF.
- Fino a quando non interverrà l’esdebitazione la classificazione del credito come UTP sarà mantenuta per l’intera procedura di sovraindebitamento e fino all’omologazione del piano o dell’accordo di composizione, mentre nella liquidazione del patrimonio, in cui non è prevista l’omologazione, essa ragionevolmente rimarrà fino al formale provvedimento di esdebitazione.
N.B.
Rispetto al piano o l’accordo omologato è decisivo il contenuto concreto della proposta formulata ai creditori ed in particolare le modalità ed i tempi di soddisfo del credito bancario: in presenza di un adempimento integrale ed immediato dello stesso è ragionevole ritenere che il debitore torni in bonis dopo 90 giorni dall’adempimento mentre nel caso contrario l’ente creditizio manterrà la classificazione predetta in attesa di verificare la puntuale esecuzione del piano od accordo omologato.