Tutela della Proprietà Intellettuale – Registrare un Marchio Nazionale

L’articolo 2569 del codice civile stabilisce al comma 1 che Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il marchio rappresenta uno strumento di identificazione dell’origine imprenditoriale di un prodotto nonché di definizione delle sue intrinseche qualità. Esso è un segno suscettibile di rappresentazione grafica: rientrano pertanto tra i marchi parole, disegni, cifre, lettere, le forme di un prodotto, particolari combinazioni e tonalità grafiche e anche suoni. Il Codice della Proprietà Intellettuale (D.Lgs. 30/2005) riconosce al marchio tre elementi caratterizzanti: il carattere di “novità”, la “capacità distintiva” e la “liceità”. Solo in presenza di questi tre caratteri il marchio può essere considerato registrabile – l’istruttoria è svolta dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con sede a Roma. Prima di registrare un qualsiasi marchio (sostenendone i costi per la parte burocratica) è pertanto bene avvalersi del consulto di un professionista per valutare la possibilità di registrazione, anche alla luce di eventuali marchi concorrenti già registrati e che possano essere ritenuti “confondibili” con il marchio che si intende registrare. La prima caratteristica che viene verificata da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è la novità del marchio, ossia l’assenza sul mercato di un segno identico o simile utilizzato per contraddistinguere gli stessi prodotti e servizi del marchio per cui si chiede la registrazione. La seconda caratteristica è la capacità distintiva del marchio ossia la capacità di consentire al consumatore una individuazione agevole del prodotto o servizio tra quelli immessi sul mercato da altre imprese. Da ultimo il marchio deve soddisfare il requisito della liceità, ossia la conformità all’ordine pubblico e al buon costume. La registrazione del marchio vale per dieci anni ed è rinnovabile. Il titolare del marchio registrato può fare uso esclusivo del marchio, vietando così a terzi l’utilizzo a) di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) di un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o i prodotti possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico; c) di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della rinomanza o reca pregiudizio agli stessi.