Processo Civile Telematico: attenzione alla copia di cortesia!

Ha fatto discutere la recente pronuncia del Tribunale di Milano datata 15 gennaio 2015 (Tribunale di Milano, Sezione II Civile, Decreto 20 novembre 2014 – 15 gennaio 2015, n. 534 Presidente Bruno – Relatore D’Aquino) con la quale è stata ritenuta configurabile l’ipotesi prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c. per la parte che abbia depositato la memoria conclusiva solo in forma telematica, senza depositare anche la cosiddetta “copia di cortesia” cartacea – la quale, si badi bene era prevista da un protocollo d’intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014. Poichè lo studio della memoria telematica avrebbe reso più gravoso per il Collegio l’esame delle difese, il Tribunale ha condannato la parte “inadempiente” ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento dell’importo di Euro 5.000,00.

Si riporta testuale l’argomentazione del Tribunale: Va osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26.06. 014, rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese. Tale circostanza comporta l’applicazione dell’art.96, comma 3, c.p.c. come da dispositivo.