Archivi categoria: PROCESSO CIVILE

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Trattasi di una procedura scritta semplificata e accelerata per la gestione delle controversie transfrontaliere* di modesta entità, che ha il pregio di ridurre le spese e garantire che le sentenze emesse in un paese dell’Unione europea (Unione) vengano automaticamente eseguite in un altro.

Tale procedimento trova disciplina nel Regolamento UE 861-2017.

Una interessante applicazione di tale procedimento riguarda un caso sul diritto d’autore. Il Tribunale di Roma con sentenza 05 Ottobre 2021, Giudice Postiglione, con la quale un soggetto è stato condannato su richiesta di una società straniera per la riproduzione non autorizzata su sito web di una fotografia, condotta che secondo il Tribunale costituisce violazione del diritto esclusivo dell’autore di comunicazione al pubblico dell’opera..

Omesso pagamento del contributo unificato e iscrizione a ruolo della causa

Il DDL Bilancio, nella relazione tecnica all’art. 192 contempla disposizioni in materia di contributo unificato che stanno facendo parecchio discutere, in quanto potrebbero avere importanti ripercussioni sul diritto di difesa. Sino ad oggi si è sempre tenuto distinto l’obbligo tributario nascente dall’accesso alla giustizia da un lato e il (sacrosanto) diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’altro. E’ attualmente al vaglio del Legislatore una disposizione che di fatto introduce l’obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all’iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell’omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l’importo del contributo versato non sia corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte.

Messaggistica: quale valore a processo?

Il valore legale della messaggistica è subordinato all’acquisizione del supporto telematico che contiene la conversazione. Nessuna preclusione pertanto per conversazioni a mezzo sms o social. La prova può essere acquisita coi seguenti mezzi:

  1. screenshot;
  2. trascrizione delle conversazioni;
  3. interrogatorio formale
  4. prova per testi

Si noti bene. In caso di contestazione della trascrizione delle conversazioni, è possibile richiedere una perizia tecnica sulla veridicità della trascrizione. Verrà dunque nominato dal giudice un Ctu che procederà a una verifica sul supporto di telefonia mobile.

Pagamento spontaneo dopo il pignoramento: regolamentazione delle spese

Capita spesso che, solo a seguito di un pignoramento, il debitore si decida a pagare al creditore il capitale.

E’ spesso oggetto di discussione tra creditore e debitore se ci si possa limitare al solo capitale (magari riconoscendo gli interessi maturati) o se debbano essere necessariamente essere riconosciute al creditore anche tutte le spese di giustizia sostenute nel frattempo.

Perché il debitore dovrebbe rimborsare al creditore le spese di giustizia?

Lo chiarisce la Corte di  Cassazione, Sez. VI , Ord. 15 aprile 2021, n. 9877: “le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall’inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest’ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l’avvenuta consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma”.

Le spese sostenute dal creditore sino al pagamento spontaneo del debitore sono imputabili a quest’ultimo se determinate dal suo comportamento inadempiente.

Covid e pagamento del canone di locazione

Ha destato interesse il provvedimento del Tribunale di Venezia del 14 aprile 2020 col quale, nell’ambito di un procedimento ex art. 700 c.p.c., il Tribunale ha ordinato alla banca, fidejussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate dal locatore per il pagamento delle mensilità di mancato preavviso, richieste a fronte della risoluzione del contratto esercitata dal conduttore, commerciante al dettaglio, che ha cessato l’attività a seguito dei mancati incassi dovuti alla chiusura dell’esercizio imposta dai recenti provvedimenti governativi, ed alle conseguenze dell’acqua alta che ha colpito la città lagunare nel 2019. Il Tribunale ha ritenuto “urgente” la questione e provveduto dunque inaudita altera parte.

Udienze on line e questioni di costituzionalità

Come noto, l’emergenza sanitaria ci ha imposto un cambio di abitudini. Questo vale anche per noi operatori di Giustizia, chiamati a fare i conti con le nuove tecnologie, cimentandosi dunque nella trattazione on line delle udienze con il software TEAMS.

Un Giudice del Tribunale di Mantova ha ritenuto di sollevare una questione di costituzionalità, a mio avviso interessante più da un punto di vista teorico che pratico. La questione di costituzionalità in oggetto è formulata nei seguenti termini: … dubita della legittimità costituzionale dell’art. 83 c. 7 lett. F del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 così come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. C del D.L. 28/2020 per il palese contrasto con gli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost. limitatamente alle parole “con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e”; letto l’art. 23 della L. 87 del 11 marzo 1953 e 295 c.p.c.

La questione è la seguente: perchè gli avvocati possono fare udienza da casa e il Giudice deve invece recarsi presso il Tribunale?

Si segnala in particolare il seguente passaggio, rimandando poi alla lettura integrale del provvedimento

Non è dato sapere quale garanzia offra al processo la presenza del Giudice in ufficio se poi egli si deve collegare ad un luogo virtuale quale è quello della stanza virtuale messa a disposizione da DGSIA e nessuna delle altre parti processuali possa accedere ai locali del Tribunale. Certo non ragioni di sicurezza considerato che il portatile ministeriale è stato fornito proprio per l’utilizzo da fuori ufficio e per questo viene dotato di una pila software validata dagli organici tecnici del Ministero che lo proteggano da virus ed
indebite intrusioni. Certo non ragioni legate alla assistenza tecnica che non è somministrabile in real time considerato che l’intervento va prenotato con una telefonata ad un numero verde o con l’invio di una mail, mentre non è prevista l’assistenza in udienza di tecnici specializzati così come ormai non è .

Procura alle liti ai tempi del Covid

Ma se non posso recarmi in studio dall’Avvocato, come faccio a conferirgli la Procura alle liti?
Il testo convertito in legge del decreto Cura Italia prevede la possibilità per il cliente di  apporre la propria firma su un documento cartaceo che dovrà poi essere trasmesso al al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità. Il cliente  potrà inviare al difensore il suddetto documento sottoscritto (un documento cartaceo scansionato) in copia informatica per immagine e utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, comprese email o strumenti di messaggistica istantanea (es. Whatsapp).

Art. 41 bis DL 124/2019 – ulteriori approfondimenti

FINALITA’ DELL’ART. 41 BIS

L’art. 41-bis è stato introdotto dal Legislatore con la finalità di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi piu’ gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

FACOLTA’ DEL DEBITORE CONSUMATORE

Il debitore esecutato, che rivesta la qualifica di consumatore, può  chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo.

CONDIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE

Sono richieste le seguenti condizioni:

a) il debitore deve essere qualificabile come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) il creditore deve essere un soggetto che esercita l’attivita’ bancaria ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una societa’ veicolo di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

c) il credito deve derivare da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e il debitore deve avere rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;

d) deve essere pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;

e) non vi devono essere altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, deve essere stato depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;

f) l’istanza deve essere presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021;

g) il debito complessivo calcolato ai sensi dell’articolo 2855 del codice civile nell’ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non deve superare euro 250.000;

h) l’importo offerto non deve essere inferiore al 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta.

i) il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato deve avvenire con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’eta’ del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;

l) il debitore deve rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;

m) non deve essere pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso puo’ essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado

ISTANZA CONGIUNTA PER LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell’esecuzione,  sospende l’esecuzione per un periodo massimo di sei mesi.

Il creditore procedente, se e’ richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un’istruttoria sulla capacita’ reddituale del debitore. Il creditore e’ sempre libero di rifiutare la propria adesione all’istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell’istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa e’ comunque riservata totale discrezionalita’ nella concessione dello stesso.