Jobs Act

E’ stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs.4 marzo 2015 n. 23 contenente le nuove disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 2014 (c.d. Jobs Act).

Il nuovo contratto a tutele crescenti si applica, a far data dalla sua entrata in vigore (7 marzo 2015) ai lavoratori che verranno assunti con contratto a tempo indeterminato. Per questi lavoratori cambia la disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi, mentre per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti.

Se per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori, per i licenziamenti disciplinari invece la reintegrazione rimane solo ove sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”.

Negli altri casi, ovvero allorché si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero per i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio.

La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.

Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata:  il datore di lavoro può offrire una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

Quanto ai licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per i licenziamenti individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). Nel caso di licenziamento collettivo che sia stato intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione.

Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale mentre negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.