Clausola di salvaguardia e usura

Il Tribunale di Bari, con propria ordinanza del 27 novembre 2015 ha affermato il principio per cui la presenza di una clausola di salvaguardia che riconduce la misura degli interessi moratori al limite massimo del tasso soglia dell’usura non rileva al fine di escludere l’usurarietà del tasso convenuto, qualora il contratto espressamente preveda, oltre agli interessi, anche una commissione per estinzione anticipata e spese di assicurazione. Ne deriva che per valutare se il tasso pattuito supera il tasso soglia è necessario cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata e le altre spese.