Il genitore non è tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne qualora riesca a dimostrare che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica o quando riesca a provare che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.
In applicazione di questo principio, la Corte di Cassazione con sentenza 1858 del 01 febbraio 2016 ha evidenziato come il figlio fuori corso all’università decade dal beneficio del mantenimento in quanto non sarebbe stato in grado di trarre profitto dall’opportunità di frequentare l’Università che i genitori gli avrebbero offerto.