Dal 2017 lo Studio intende iniziare ad offrire consulenza anche in ambito amministrazione di sostegno. L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La nomina dell’Amministratore viene effettuata dal Giudice Tutelare territorialmente competente in favore di soggetti anziani e disabili, ma anche di alcolisti, tossicodipendenti, detenuti, malati terminali: l’Amministratore nominatoo si occuperà di curare la loro persona e del loro patrimonio. Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso al Giudice Tutelare che può essere proposto:
- dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
- dal coniuge
- dalla persona stabilmente convivente
- dai parenti entro il quarto grado
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal pubblico ministero
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
- delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
- della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
- dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
- dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
- della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
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