Il Tribunale di Milano ha recentemente precisato (Tribunale di Milano, 13 Aprile 2017. Pres. Anna Cattaneo) che può accedere al fondo di solidarietà previsto dalla legge 208 del 2015 il coniuge che «non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice», ossia l’assegno di separazione; si tratta di una precisazione di non poco conto dal momento che delimita l’accesso al “genitore” titolare di assegno ex art. 156 c.c. ha diritto di accesso al Fondo e non anche al genitore legittimato a ricevere il solo assegno per i figli (ex art. 337-ter c.c.) ma non titolare di assegno per sé, ex art. 156 c.c.