Nel caso di separazione coniugale anteriore alla dichiarazione di fallimento del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento, occorre tenere distinti i crediti scaduti e non pagati prima del fallimento da quelli maturati dopo il fallimento.
I crediti scaduti e non pagati prima della dichiarazione di fallimento hanno natura concorsuale: il coniuge beneficiario dovrà dunque insinuarsi al passivo fallimentare. I crediti successivi al fallimento non possono essere considerati concorsuali in quanto si tratta di prestazioni autonome che, seppur fondate su un titolo anteriore al fallimento, vengono ad esistenza dopo il fallimento.
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