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VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le cronache nazionali hanno portato all’attenzione di tutti il tema della VALUTAZIONE DEI RISCHI. L’inchiesta promossa dalla Procura di Bergamo per epidemia colposa in relazione alla gestione covid da parte del Governo e della Regione Lombardia portano a riflettere sull’importanza di una corretta e scrupolosa valutazione del rischio.

Il tema della Valutazione del Rischio che, come s’è visto può avere addirittura ripercussioni di ordine penale, merita dunque estrema attenzione.

Nella nostra quotidianità, uno degli ambiti in cui la valutazione del rischio diventa centrale è quello della SICUREZZA SUL LAVORO che come noto investe di grandi e importanti responsabilità il Datore di Lavoro. Responsabilità verso i propri dipendenti ma anche verso terzi.

Una adeguata valutazione del rischio con un buon Dvr, oltre che l’adozione di un modello organizzativo 231 sono strumenti imprescindibili per mettere la propria azienda al riparo da contestazioni e addebiti.

BUONI FRUTTIFERI POSTALI SERIE AF: LA PRESCRIZIONE

La data di scadenza di ciascun buono vada individuata nell’ultimo giorno (31 dicembre) del quattordicesimo anno solare successivo a quello dell’emissione, con ciò applicando un orientamento già utilizzato per buoni postali di altre serie anche a quelli della serie AF, questo il principio sancito dall’ABF. Ancora una volta viene sconfessato in giudizio l’impianto argomentativo di Poste Italiane che sul punto sta ponendo in essere comportamenti altamente scorretti nei confronti dei consumatori, già al vaglio dell’Antitrust per verificarne la compatibilità con la normativa consumeristica di riferimento.

L’Arbitro Bancario Finanziari ha stabilito che il risparmiatore titolare di buoni fruttiferi a termine della serie AF ha diritto al rimborso delle somme investite presentando la richiesta entro dieci anni dall’ultimo giorno del quattordicesimo anno solare successivo a quello di emissione dei buoni.

L’ABF ha dunque rafforzato la tutela dei titolari di buoni serie AF, come già accadeva per altre serie di buoni, in quanto viene esteso il diritto di ottenere il rimborso del capitale e dei rendimenti a chi lo esercita entro il termine di dieci anni dalla scadenza dei buoni che deve essere calcolata a prescindere dal riferimento al giorno e al mese precisi di emissione, bensì esclusivamente all’anno solare di emissione

GESTIONE DEI RISCHI

Alla domanda “Di che cosa si occupa lo studio?” rispondo GESTIONE DEI RISCHI. E’ a mio avviso la formula più felice che sintetizza il mio percorso professionale e quella che è la mia identità di consulente legale.

In qualità di Consulente Legale, sia che mi rivolgo sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, ma sempre con la stessa filosofia, quella della prevenzione del rischio. Rischi legali in generale, qualsiasi cosa si presti a generare un contenzioso.

Negli anni tuttavia ho sviluppato una specializzazione nella prevenzione e gestione dei seguenti rischi:

  1. RISCHIO FISCALE;
  2. RISCHIO INDEBITAMENTO BANCARIO;
  3. RISCHIO PRIVACY;
  4. RISCHIO SICUREZZA/INFORTUNI SUL LAVORO.

Infortuni sul lavoro: c’è ancora molto da fare

Gli Open Data Inail relativi ai primi sette mesi del 2022 confermano che purtroppo c’è ancora molto lavoro da fare in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e pieno recepimento da parte delle aziende dei principi e delle norme del Testo Unico D. Lgs. 81/2008. Bisogna lavorare ancora molto sulla sensibilizzazione delle aziende ma anche sulla informazione e formazione dei lavoratori.

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e luglio sono state 441.451 (+41,1% rispetto allo stesso periodo del 2021), 569 delle quali con esito mortale (-16,0%).

Nei primi sette mesi del 2022 si registra, rispetto all’analogo periodo del 2021, un deciso aumento delle denunce di infortunio in complesso (dovuto in parte al più elevato numero di denunce di infortunio da Covid-19 e in parte alla crescita degli infortuni “tradizionali”), un calo di quelle mortali (per il notevole minor peso delle morti da contagio) e una crescita delle malattie professionali.

Come ha ricordato il Presidente della Repubblica nel Suo ultimo discorso del 01 maggio 2022 (Festa dei Lavoratori) il costo della ripresa economica non può essere pagato in termini di infortuni sul lavoro. Così come, nei momenti di difficoltà, occorre che le aziende rifuggano dalla tentazione di ridurre le spese per la sicurezza: anche una sola morte rappresenta un costo umano e sociale inaccettabile.

Il lavoro è strumento di progresso e di affermazione delle persone, non un gioco d’azzardo potenzialmente letale.

ENTRO QUANDO LA BANCA DEVE FORNIRE AL CORRENTISTA GLI ESTRATTI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO?

COMMENTO A CURA DELLA DR.SSA ARIANNA PROSERPIO

Con la decisione n. 6887 del 03/05/2022 il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha affermato il principio di diritto per cui “il diritto del titolare di un conto corrente bancario ad avere copia dei relativi estratti è limitato al periodo degli ultimi dieci anni”.

L’art. 119 T.U.B., rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, all’ultimo comma stabilisce che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

Nel caso di specie il Collegio remittente aveva evidenziato che nel conto corrente bancario gli estratti conto possono essere redatti esclusivamente dalla banca e, di conseguenza, il cliente si trova in una posizione di svantaggio dal punto di vista della conoscenza dei contenuti di tali documenti. In virtù del principio generale di buona fede, la banca sarebbe gravata da un obbligo di collaborazione documentale e da un obbligo di protezione nei confronti del correntista. Il Collegio remittente sottolineava, inoltre, che il diritto del cliente ad avere copia della documentazione non potrebbe riguardare soltanto una frazione temporale del rapporto contrattuale tra le parti in considerazione della peculiare unitarietà del conto corrente bancario e che, nel caso in cui si ritenesse applicabile l’art. 119 TUB, tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che il cliente avrebbe diritto agli estratti dei conti correnti bancari che sono stati definitivamente chiusi nei dieci anni che precedono la sua richiesta.

Il Collegio di Coordinamento, con la decisione di cui si tratta, ha innanzitutto rilevato un contrasto tra i collegi territoriali:

– con svariate decisioni il Collegio di Roma aveva affermato che: “La produzione di estratti conto non è soggetta al limite decennale di cui all’art. 119, ult. comma, t.u.b. e l’intermediario è tenuto a consegnare alla ricorrente la documentazione anteriore” (Collegio di Roma, decisioni n. 5781 del 3 marzo 2021; n. 6137 del 7 marzo 2021; n. 3274 del 28 febbraio 2020; n. 24320 del 6 novembre 2019);

– altri Collegi territoriali, invece, avevano ritenuto che il termine decennale fosse applicabile anche alla richiesta di copia degli estratti del conto corrente (Collegio di Milano, n. 3844 del 16 febbraio 2021; Collegio di Torino, decisioni n. 18396 del 21 ottobre 2020 e n. 19840 del 26 settembre 2018; Collegio di Palermo, decisione n. 10511 del 12 giugno 2020; Collegio di Bologna, decisione n. 16516 del 12 dicembre 2017).

Il Collegio di Coordinamento, nel dirimere la questione, ha rinviato alla precedente decisione n. 15404 del 22/06/2021, la quale ha ritenuto preferibile che l’art. 119 ultimo comma TUB venga applicato anche agli estratti conto conformemente alla recente giurisprudenza di legittimità.

BONIFICO EFFETTUATO A IBAN SBAGLIATO, E’ POSSIBILE CONOSCERE I DATI DEL RICEVENTE?

COMMENTO A CURA DELLA DOTT.SSA ARIANNA PROSERPIO

Con la decisione n. 6886 del 03/05/2022 il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha stabilito la possibilità di conoscere i dati anagrafici o societari del beneficiario di un bonifico disposto indicando erroneamente l’IBAN del ricevente. 

La decisione risulta essere di notevole rilevanza dal momento che il Collegio di coordinamento decide i ricorsi che riguardano questioni di particolare importanza o che hanno generato contrasti interpretativi tra i Collegi territoriali. Inoltre, il Collegio di coordinamento stabilisce principi di diritto che i Collegi territoriali sono tenuti a seguire per decidere futuri ricorsi sulla medesima questione. 

Nel caso di specie il Collegio ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1. “quando a causa dell’erroneità dell’IBAN l’ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell’accipiens i dati anagrafici o societari di quest’ultimo”;

2. “in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell’accipiens non può invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista”.

Entriamo ora nel dettaglio della decisione. 

Il Collegio ha ritenuto che è necessario che il pagatore possa conoscere l’identità del ricevente in modo tale da poter concretamente pretendere la restituzione dell’indebito pagato. Nel caso di specie, infatti, non può ritenersi prevalente l’esigenza di tutelare il c.d. segreto bancario dal momento che altrimenti si incorrerebbe nella violazione del precetto di solidarietà sociale sancito dall’art. 2 Costituzione.

Le Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia hanno previsto che “per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno in un contratto-quadro, l’intermediario consegna tempestivamente al pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente le seguenti informazioni: a) per il pagatore, un riferimento che gli consenta di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario”. Il 2° comma dell’art. 24 del Dlgs n. 11/2010 statuisce che: “il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile”.

Tali disposizioni consentono di ritenere che il pagatore abbia diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento del ricevente i dati anagrafici o societari di quest’ultimo. Le informazioni contenute nell’ordine di bonifico (nome del beneficiario, causale del versamento) possono invero risultare utili per dimostrare il carattere indebito del pagamento effettuato. 

Per quanto concerne il c.d. segreto bancario, il prestatore di servizi di pagamento del ricevente non può invocare la disciplina del trattamento dei dati personali al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio cliente. Il Collegio ha infatti evidenziato che ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lett. f), GDPR, il trattamento di “categorie particolari di dati personali” non è vietato quando esso sia “necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”. Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio” (Cass., 13 dicembre 2021, n. 39531).

Una nuova offerta di SERVIZI PROFESSIONALI

Con la ripresa delle attività dopo il periodo estivo sono nati nuovi progetti professionali che, dopo 10 anni di attività come avvocato, mi permettono di offrire ai clienti dello Studio una più ampia gamma di servizi, anche grazie a una rete sempre più fitta di collaborazioni professionali.

Si è rafforzata e consolidata la collaborazione professionale col Dott. Stefano Congiusti, nell’ottica di una consulenza di alta qualità in ambito giuridico, economico e fiscale alle aziende e ai privati, in particolare per quel che riguarda la gestione dei rapporti bancari e finanziari oltre che delle operazioni societarie e del contenzioso tributario.

Da luglio 2022 col mio ingresso nella società DIGITECH CENTER SRL, ho esteso la mia specializzazione ai nuovi settori della formazione e consulenza aziendale, in particolare Sicurezza sul Lavoro e Privacy.

Con la nascita di Habitat Legali e Servizi, nato dalla collaborazione con la collega Valentina Miceli, offro alla clientela una tutela a 360 gradi, che copre tutti i settori del diritto. I clienti di studio potranno contare sul supporto di una rete professionale organizzati in grado di assisterli con un servizio su misura in ogni loro necessità.

Ordinanza Ingiunzione Inps: sanzione sproporzionata

Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione. 

Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

Tralasciando il caso dell’omissione superiore ai 10.000,00 euro che comporta, come detto, la configurabilità di un reato, analizziamo le motivazioni che l’INPS dovrebbe dare per l’applicazione della sanzione irrogata con l’ordinanza – ingiunzione. Dall’analisi delle ordinanze – ingiunzione che Inps è solita notificare si legge la seguente standardizzata motivazione : “ ritenuto che la gravità della condotta, la personalità dell’autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrative nella misura di €…”. Ebbene, l’INPS con la predetta laconica motivazione certamente non sta procedendo ai sensi della legge che richiede che ogni provvedimento impositivo (come l’ordinanza – ingiunzione) deve essere specificamente motivato. 

Invero la norma di legge prevede una sanzione minima ( € 10.000,00) ed una sanzione massima (€ 50.000,00) e la scelta in questo intervallo DEVE essere motivato.

Si ritiene che le sanzioni conseguenti a eventuali violazioni di legge, non debbano mai eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare la frode. 

Al fine di valutare se una sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, come ribadito anche in importanti pronunce della CGE in particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a reprimere, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa (sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 60).

Nasce “HABITAT Legali e Servizi”

Dal mese di settembre 2022 nasce “HABITAT Legali e Servizi”, un nuovo servizio di assistenza e consulenza legale a cura degli Avvocati Edoardo Colzani del Foro di Lecco e Valentina Miceli del Foro di Milano.

Habitat offre servizi legali in ambito sia civile che penale.

Gli appuntamenti si svolgono presso la sede di Seregno (Mb), via Ballerini n. 56.

Per informazioni: info@habitat-ls.com