L’ABF con le decisioni n. 10403/2016 e n. 10424/2016)N ha stabilito che gli addebiti a titolo di commissione di istruttoria veloce (CIV) sono da ritenersi legittimi in presenza dei seguenti presupposti: a) la commissione è dovuta solo se l’intermediario ha effettivamente svolto un’attività istruttoria sul merito creditizio del richiedente, al fine di consentirgli lo sconfinamento; b) il costo dell’istruttoria deve essere commisurato a quello medio sostenuto dall’intermediario per lo svolgimento dell’attività; c) in caso di contestazione la banca ha l’onere di dimostrare di aver compiuto l’istruttoria veloce per ogni singola applicazione della commissione. Un indice presuntivo dell’assenza di un’attività istruttoria è dato dalla molteplicità di addebiti a breve distanza l’uno dall’altro (ad es. con cadenza giornaliera o settimanale); d) non è legittima l’applicazione della commissione in occasione di sconfinamenti determinati da pagamenti effettuati a favore dell’intermediario.