Le criptovalute davanti al TAR

La tassazione delle criptovalute finisce davanti al TAR. Le Associazioni Assob.it – Associazione delle imprese attive nella Blockchain in Italia e Associazione Blockchainedu hanno infatti richiesto l’annullamento del provvedimento adottato dall’Agenzia delle Entrate riguardante l’Approvazione del modello di dichiarazione REDDITI 2019 PF con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019, per il periodo d’imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi.

Le associazioni in questione hanno contestato la tesi dell’Agenzia delle Entrate per cui le criprovalute vanno indicate nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, sul presupposto dellla illegittimità delle istruzioni per la compilazione del modello 2019 laddove al rigo 14 del quadro RW (relativo agli investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria) ha previsto l’obbligo di indicare anche le altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali.

Il TAR, sulla base di una interpretazione strettamente letterale della normativa fiscale attualmente in essere ha respinto il ricorso evidenziando che:

1) Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti.
2) Il trattamento fiscale dell’utilizzo delle criptovalute opera in forza della natura delle operazioni poste in essere mediante detti valori (oltre che, naturalmente, in base alla natura dei soggetti utilizzatori e delle relative attività, imprenditoriali o meno), laddove (e nella misura in cui) detto utilizzo generi materia imponibile.