Si informano i clienti che lo studio rimarrà chiuso dal 10 al 14 maggio.
Le mail verranno comunque controllate. Per la settimana dal 15 al 21 maggio si segnala l’indisponibilità per il giorno 16.
Si informano i clienti che lo studio rimarrà chiuso dal 10 al 14 maggio.
Le mail verranno comunque controllate. Per la settimana dal 15 al 21 maggio si segnala l’indisponibilità per il giorno 16.
Si comunica l’intervenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 212/2013, relativa all’immobile sito in Imbersago alla via Adda n. 2.
Stante l’estinzione della procedura, non si terrà alcuna asta giudiziaria con conseguente interruzione anche delle visite all’immobile.
Il Custode Giudiziario
Lo Studio offre servizi ad hoc per le aziende.
Per informazioni sui costi e ricevere un dettaglio dei servizi, si invitano le aziende interessate a inoltrare una mail avente ad oggetto SERVIZI LEGALI AZIENDE all’indirizzo di studio info@avvocatocolzani.it
Nel concetto di “sovraindebitamento incolpevole” vanno ricompresi tutti quei casi in cui il consumatore rimane suo malgrado vittima di una avversa evenienza economica o comunque di un accadimento che ha compromesso la sua capacità di produrre reddito, come ad esempio un grave infortunio che ha determinato una inabilità al lavoro, la perdita dell’impiego per cause non imputabili al debitore, una perdurante difficoltà o impossibilità a recuperare i propri crediti professionali. Si tratta delle cosiddette sfortunate fatalità, che il consumatore dovrà documentare all’OCC.
Per l’anno in corso ho manifestato la mia disponibilità a ricoprire i seguenti ruoli:
Il Tribunale di Busto Arsizio in data 16 settembre 2014 ha omologato un piano del consumatore ex legge 3/2012 nel quale l’unico creditore era rappresentato da Equitalia.
Nel caso di specie il debito verso Equitalia era di 86.000 euro. Il Consumatore ha proposto un piano che prevedeva un pagamento a Equitalia di circa 11.000 euro, ricavati dalla vendita di una porzione di immobile di proprietà del consumatore/debitore.
Il Piano è stato omologato dal Tribunale.
Dal 2017 lo Studio intende iniziare ad offrire consulenza anche in ambito amministrazione di sostegno. L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La nomina dell’Amministratore viene effettuata dal Giudice Tutelare territorialmente competente in favore di soggetti anziani e disabili, ma anche di alcolisti, tossicodipendenti, detenuti, malati terminali: l’Amministratore nominatoo si occuperà di curare la loro persona e del loro patrimonio. Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso al Giudice Tutelare che può essere proposto:
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Per informazioni: info@avvocatocolzani.it
Si segnala la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, in data 10 Marzo 2017. Est. Mondini. Detto provvedimento affronta il tema della responsabilità dell’Istituto di credito nel caso di prestito erogato a una società in crisi poi fallita. Il Tribunale è stato chiamato a stabilire se vi sia responsabilità dell’istituto bancario che abbia erogato prestiti a una società in crisi poi fallita.
Secondo l’attesi dell’attore, la società poi fallita, la Banca con la sua condotta, consistita nell’erogazione di prestiti anche nel momento in cui la società è entrata in crisi, avrebbe contribuito all’indebitamento della stessa e al conseguente fallimento. Il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea, ha precisato che l’aumento dell’esposizione debitoria della società è da imputarsi esclusivamente alla gestione della stessa e non certo alla Banca. Peraltro, precisa il Tribunale, non v’è alcuna norma nel nostro sistema che impone a un istituto di credito di non fare credito ad un cliente in crisi per evitare che questi, approfittando della falsa apparenza della propria liquidità, si indebiti ulteriormente verso i terzi.
In sostanza, non è ravvisabile in capo alla Banca alcuna posizione di garanzia in forza della quale sia configurabile in capo ad essa un potere-dovere di salvaguardia degli interessi economici del cliente mutuatario di fronte al rischio che questo usi male il capitale ricevuto.
La Corte Europea è intervenuta sul punto all’esito della causa n. 493/2015 con sentenza depositata il 16 marzo 2017.
Alla Corte Europea è stato chiesto di stabilire in punto di diritto se l’inderogabilità dell’Iva debba ritenersi compatibile con la normativa interna che permette al soggetto ritenuto meritevole del beneficio dell’esdebitazione di non adempiere al pagamento dei propri debiti tributari.
La Corte ha ritenuto compatibile con la normativa comunitaria la procedura di esdebitazione fallimentare essa, secondo la Corte Europea, non risulta essere contraria all’obbligo degli Stati membri dell’Unione europea di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione.
Terminate le vacanze pasquali, lo Studio riprende le attività secondo l’agenda che trovate qui.
Le richieste di appuntamento vengono gestite in via preferenziale via mail info@avvocatocolzani.it
Per questa settimana gli appuntamenti su Monza verranno fissati nei giorni di giovedì ed eventualmente venerdì.