La Corte Europea è intervenuta sul punto all’esito della causa n. 493/2015 con sentenza depositata il 16 marzo 2017.
Alla Corte Europea è stato chiesto di stabilire in punto di diritto se l’inderogabilità dell’Iva debba ritenersi compatibile con la normativa interna che permette al soggetto ritenuto meritevole del beneficio dell’esdebitazione di non adempiere al pagamento dei propri debiti tributari.
La Corte ha ritenuto compatibile con la normativa comunitaria la procedura di esdebitazione fallimentare essa, secondo la Corte Europea, non risulta essere contraria all’obbligo degli Stati membri dell’Unione europea di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione.