Scaricabile da questo link il volume sulla legge 3/2012 realizzato in collaborazione col Dott. Stefano Congiusti.

Scrivete pure a questo indirizzo le Vs impressioni, per un confronto sulla materia.
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L’Avv. Edoardo Colzani ha conseguito presso l’Università di Parma, all’esito di un corso post universitario abilitante, la qualifica di Gestore della Crisi ai sensi della Legge 3/2012 sul sovraindebitamento. Tale qualifica va ad aggiungersi ovviamente all’esperienza maturata sul campo.
I piani di composizione della crisi, secondo le indicazioni dei Tribunali, dovrebbero avere durata massima di 5/6 anni. Come comportarsi nei casi di mutui della durata superiore ai 5 anni? La questione è discussa. Il nostro studio ritiene che si debba consentire al debitore sovraindebitato di mantenere aperto il debito con l’istituto di credito sino alla naturale scadenza e ciò nel rispetto della ratio della legge 3/2012 che altrimenti verrebbe vanificata. Una prima interessante pronuncia sul punto è stata resa in data 18 ottobre 2017 dal Tribunale di Milano, dott. Rossetti, e sembra confortare la nostra tesi.
Il fallimento è sempre vissuto dall’imprenditore come una sconfitta, la fine della propria attività lavorativa. La parola stessa sembra alludere del resto a un qualcosa di negativo. Eppure, nell’intenzione del legislatore, la logica del fallimento non vuole necessariamente essere punitiva.
Addirittura, l’imprenditore del fallito potrebbe avviare una nuova impresa purchè ovviamente ricorra a fonti di finanziamento che non intacchino i diritti dei creditori. I proventi derivanti dalla nuova attività dell’imprenditore fallito, potranno essere dallo stesso trattenuti nei limiti del mantenimento proprio e della famiglia: gli utili saranno acquisiti dal Curatore per soddisfare i creditori.
Si segnalano i seguenti articoli tratti dal sito internet http://www.ilprofessionistalibero.eu che offrono una interessante panoramica sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:
http://www.ilprofessionistalibero.eu/la-crisi-sovraindebitamento/
http://www.ilprofessionistalibero.eu/la-crisi-sovraindebitamento-un-video-della-fondazione-adr/
http://www.ilprofessionistalibero.eu/esdebitazione-e-sovraindebitamento/
http://www.ilprofessionistalibero.eu/esdebitazione-ed-iva-la-corte-europea-chiarezza/
Dal 1 luglio 2017, come noto, Equitalia è stata sostituita da Agenzia Entrate Riscossione. Il passaggio di consegne non è stato però indolore. Gli ex dipendenti di Equitalia, infatti, sono diventati dipendenti dell’Agenzia Entrate Riscossione in automatico, scavalcando cioè il meccanismo del concorso pubblico. Il sindacato dei dirigenti del pubblico impiego ha impugnato le nomine dirigenziali investendo della questione la giustizia amministrativa.
Come già accaduto per i funzionari decaduti dell’Agenzia delle Entrate, anche in questo caso, si pone il problema della validità degli atti emessi dalla nuova Agenzia Entrate Riscossione.
La risposta è no. I maggiori vantaggi che il Piano del Consumatore offre rispetto a un accordo coi creditori o a un piano liquidatorio non possono essere riconosciuti al debitore non fallibile che abbia prestato fideiussioni in favore di società.
Come recentemente confermato da Tribunale di Milano, 22 Aprile 2017. Est. Amina Simonetti, in ipotesi di liquidazione del proprio patrimonio, è ppossibile impiegare anche la quota “riscattabile” del TFR per far fronte al soddisfacimento dei creditori, compresa Equitalia.
Lo Studio offre servizi ad hoc per le aziende.
Per informazioni sui costi e ricevere un dettaglio dei servizi, si invitano le aziende interessate a inoltrare una mail avente ad oggetto SERVIZI LEGALI AZIENDE all’indirizzo di studio info@avvocatocolzani.it
Nel concetto di “sovraindebitamento incolpevole” vanno ricompresi tutti quei casi in cui il consumatore rimane suo malgrado vittima di una avversa evenienza economica o comunque di un accadimento che ha compromesso la sua capacità di produrre reddito, come ad esempio un grave infortunio che ha determinato una inabilità al lavoro, la perdita dell’impiego per cause non imputabili al debitore, una perdurante difficoltà o impossibilità a recuperare i propri crediti professionali. Si tratta delle cosiddette sfortunate fatalità, che il consumatore dovrà documentare all’OCC.