I piani di composizione della crisi, secondo le indicazioni dei Tribunali, dovrebbero avere durata massima di 5/6 anni. Come comportarsi nei casi di mutui della durata superiore ai 5 anni? La questione è discussa. Il nostro studio ritiene che si debba consentire al debitore sovraindebitato di mantenere aperto il debito con l’istituto di credito sino alla naturale scadenza e ciò nel rispetto della ratio della legge 3/2012 che altrimenti verrebbe vanificata. Una prima interessante pronuncia sul punto è stata resa in data 18 ottobre 2017 dal Tribunale di Milano, dott. Rossetti, e sembra confortare la nostra tesi.