Archivi categoria: ESDEBITAZIONI

Quando e perchè rivolgersi al mio Studio

  1. Revisione contratti bancari, rinegoziazione dei rapporti in essere, analisi condizioni economiche mutui e finanziamenti; ricerca anomalie (usura, anatocismo, trasparenza);
  2. Contenzioso Prodotti Postali bancari e assicurativi;
  3. Questioni giuridiche connesse al mondo Cripto;
  4. Gestione crisi aziendale;
  5. Consulenza Patrimoniale;
  6. Sovraindebitamento e Procedure Concorsuali
  7. Procedure esecutive Immobiliari

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Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento

E’ al vaglio del Legislatore (emendamento al decreto sostegni) una proposta per la creazione di un fondo ad hoc per la riduzione della crisi da sovraindebitamento.

Se dovesse essere approvato il relativo emendamento al decreto sostegni, l’accesso al Fondo sarebbe consentito al debitore in stato di sovraindebitamento che intende avviare una procedura di composizione della crisi.

Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un contributo che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all’apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.

ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI DI IMPRESA

Tra le specializzazioni di studio, si segnala che dal mese di novembre ho acquisito la qualifica di ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI DI IMPRESA.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: ON LINE LA PIATTAFORMA

https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home

Esdebitazione e segnalazione a sofferenza

A CURA DELLA DOTT.SSA ARIANNA PROSERPIO (a.proserpio@avvocatocolzani.it)

L’ente creditizio è tenuto a cancellare la segnalazione quando “il credito è stato oggetto di esdebitazione”.

Come noto, in caso di liquidazione del patrimonio l’esdebitazione deve essere richiesta del debitore persona fisica decorso il periodo di quattro anni della liquidazione: per l’intera durata della procedura permane la classificazione a “sofferenza”.

In caso di piano e nell’accordo, ai fini della cancellazione delle segnalazioni e dell’accertamento della situazione oggettiva di “esdebitazione”, il sistema bancario richiede un formale provvedimento di “chiusura”: il debitore, a mezzo del proprio advisor, richiede al Gestore della Crisi il deposito in tribunale di una relazione finale con cui viene confermato l’intervenuto riparto delle somme come previsto nel piano o nell’accordo, così da consentire al Giudice, all’uopo sollecitato, di dichiarare “chiusa” la procedura di sovraindebitamento.

Saldo e stralcio e segnalazioni bancarie

A CURA DELLA DOTT.SSA ARIANNA PROSERPIO (a.proserpio@avvocatocolzani.it)

Nel piano del consumatore e nell’accordo coi creditori non sempre si prevede il pagamento integrale ed immediato del debito bancario: come vengono gestite in tal caso le segnalazioni bancarie?

→ nel caso in cui il soddisfo è previsto integrale ma con dilazione, Banca d’Italia ha chiarito che ove i pagamenti risultino regolari e non vi siano previsioni di mancato rimborso, le posizioni segnalate potranno uscire dalla “forbearance” dopo un periodo di osservazione di due o tre anni, a seconda che il credito sia classificato, rispettivamente, come performing o non performing, nell’ambito di un’autonoma valutazione della capacità del debitore sovraindebitato di adempiere correttamente e puntualmente quanto previsto nel piano o accordo con i creditori;

→ nel caso di stralcio del credito, è certo che una parte del credito non sarà più recuperata per cui essa dovrà essere segnalata nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita”; inoltre,

  • se il pagamento della parte di credito di cui si prevede il soddisfo avviene in unica soluzione, “la segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita”; 
  • in caso di pagamento dilazionato nel tempo, il credito resta classificato come UTP o a sofferenza sulla base dei criteri ordinari, previa valutazione discrezionale dell’ente creditizio in ordine alla presumibile capacità del debitore di adempiere il piano o l’accordo.

Sovraindebitamento e segnalazioni bancarie

ARTICOLO A CURA DELLA DR.SSA ARIANNA PROSERPIO (a.proserpio@avvocatocolzani.it)

Di seguito un riepilogo schematico di come le Banche si comportano in presenza di procedure di sovraindebitamento.

  1. In conseguenza del deposito della domanda di apertura di una qualsiasi delle tre procedure della L. 3/2012 (piano del consumatore, accordo, liquidazione) il sovraindebitato, se non era già segnalato a sofferenza, viene classificato come “inadempiente probabile” (UTP); tale condizione viene in evidenza nel sistema bancario tramite la CRIF. 
  2. Fino a quando non interverrà l’esdebitazione la classificazione del credito come UTP sarà mantenuta per l’intera procedura di sovraindebitamento e fino all’omologazione del piano o dell’accordo di composizione, mentre nella liquidazione del patrimonio, in cui non è prevista l’omologazione, essa ragionevolmente rimarrà fino al formale provvedimento di esdebitazione.

N.B. 

Rispetto al piano o l’accordo omologato è decisivo il contenuto concreto della proposta formulata ai creditori ed in particolare le modalità ed i tempi di soddisfo del credito bancario: in presenza di un adempimento integrale ed immediato dello stesso è ragionevole ritenere che il debitore torni in bonis dopo 90 giorni dall’adempimento mentre nel caso contrario l’ente creditizio manterrà la classificazione predetta in attesa di verificare la puntuale esecuzione del piano od accordo omologato.

Pagamento spontaneo dopo il pignoramento: regolamentazione delle spese

Capita spesso che, solo a seguito di un pignoramento, il debitore si decida a pagare al creditore il capitale.

E’ spesso oggetto di discussione tra creditore e debitore se ci si possa limitare al solo capitale (magari riconoscendo gli interessi maturati) o se debbano essere necessariamente essere riconosciute al creditore anche tutte le spese di giustizia sostenute nel frattempo.

Perché il debitore dovrebbe rimborsare al creditore le spese di giustizia?

Lo chiarisce la Corte di  Cassazione, Sez. VI , Ord. 15 aprile 2021, n. 9877: “le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall’inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest’ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l’avvenuta consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma”.

Le spese sostenute dal creditore sino al pagamento spontaneo del debitore sono imputabili a quest’ultimo se determinate dal suo comportamento inadempiente.

Decreto Ristori e Sovraindebitamento: novità

Le novità introdotte nella disciplina del sovraindebitamento dal Decreto Ristori (Dl 137/2020):

  1. estensione a favore dei soci illimitatamente responsabili degli effetti dell’accordo di composizione della crisi proposta dalla società ai suoi debitori;
  2. inclusione nella definizione di consumatore anche del socio di una società di persone;
  3. sovraindebitamento familiare: un’unica procedura per i componenti della stessa famiglia;
  4. possibilità di prevedere nel piano del consumatore la falcidia dei debiti e la ristrutturazione degli impegni finanziari assunti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione
  5. consentiti piani/accordi che prevedono il rimborso alla scadenza convenuta delle rate di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore o su immobili strumentali utilizzati nell’esercizio dell’impresa;
  6. in sede di omologa vengono limitate le possibilità di opposizione o intervento per i creditori finanziari che non abbiano condotto una adeguata valutazione sul merito creditizio del debitore;
  7. debitore incapiente: il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita’, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo’ accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilita’ rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

Sospensione esecuzioni sulla casa

Il Decreto-Legge n. 183 (cd. Decreto Milleproroghe) ha prorogato sino al 30 giugno 2021 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. L’art. 13 comma 14 del Decreto prevede quanto segue: “All’articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021””.