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Ma quanto dura un processo civile?

Fintantochè non entrerà in vigore il nuovo processo civile, quanto dura in media un processo?

Al di là delle specifiche di ogni singolo caso e dei tempi di ogni singolo Tribunale, si consideri il seguente iter processuale:

  • Notifica della citazione a giudizio;
  • Dopo almeno 90 giorni dalla citazione a giudizio si svolge la prima udienza;
  • Salvo rinvii impregiudicati i diritti di prima udienza, vengono concessi alle parti i termini di cui all’articolo 183 co. 6 e dunque un primo termine di 30 giorni per la memoria n. 1 (modifica/precisazione domande), un successivo termine di ulteriori 30 giorni per la memoria n.  2 (mezzi istruttori) e un ulteriore termine di 20 giorni per repliche;
  • decorsi dunque almeno 80 giorni dalla prima udienza, si svolge la seconda udienza, di ammissione mezzi istruttori;
  • a seconda dei casi possono rendersi necessarie una o più udienze successive per sentire i testimoni, espletare una consulenza tecnica…
  • viene poi fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale le parti si riportano ai rispettivi atti e/o foglio di precisazione delle conclusione e chiedono ulteriori termini di 60 giorni per le conclusionali e successivi 20 giorni per le repliche;
  • decorsi 80 giorni dall’udienza di precisazione delle conclusioni il Giudice trattiene la causa in decisione.

Verso un nuovo processo civile

Annunciato dal Ministro di Giustizia il nuovo processo civile.

Un processo che sarà caratterizzato da maggior concentrazione e soprattutto dalla c.d. semplificazione dei riti. Verrà definito un solo rito, valevole per qualsiasi materia, a cui si accede mediante ricorso al Tribunale.

Col nuovo processo, sparisce l’atto di citazione. Nel processo ordinario, oggi la regola è introdurre il giudizio citando a udienza fissa il convenuto e poi provvedendo all’iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni dalla notifica. Col nuovo processo, invece, si farà direttamente ricorso al Tribunale e solo successivamente verrà data notizia alla controparte dell’iscrizione a ruolo del processo.

Altra significativa novità della riforma è caratterizzata dall’eliminazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, che molto spesso rappresenta un inutile aggravio della procedura: a detta udienza, infatti, le parti non fanno altro che riportarsi ai rispettivi atti (o al foglio di p.c.) e chiedere i termini al Giudice per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

 

 

 

Abolire l’udienza di p.c.

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato Roberto Cataldi Disposizioni per la semplificazione e la velocizzazione del processo civile nonché per la riaffermazione del principio di prevalenza del diritto sostanziale sul diritto processuale.

E se il decreto ingiuntivo lo emettesse l’Avvocato? Ipotesi di riforma…

E’ al vaglio del parlamento un disegno di legge che si propone di attribuire all’Avvocato, e non più al Giudice, il potere di emettere il decreto ingiuntivo. L’intervento giudiziale viene dunque riservato alla fase successiva ed eventuale di opposizione. Ciò comporta una sensibile riduzione dei tempi di giustizia, in vantaggio del creditore. Maggiore dunque la responsabilità in capo all’avvocato.

Di seguito il testo della proposta.

1. Al libro sesto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I è inserito il seguente:
«CAPO I-BIS DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE SEMPLIFICATO
Art. 656-bis
Atto di ingiunzione di pagamento
L’avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell’assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, emette un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all’altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata:
a) se del diritto fatto valere si dà prova scritta ai sensi dell’articolo 634;
b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
Nell’atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.

Art. 656-ter
Verifica dei presupposti
È onere dell’avvocato che emette l’ingiunzione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 656-bis.
Nel caso in cui l’avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponde disciplinarmente dinnanzi al competente or- dine professionale e deve rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto. L’atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.

Art. 656-quater
Opposizione giudiziale
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all’avvocato che ha emesso l’ingiunzione di pagamento.
Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista degli articoli 645 e 647.

Art. 656-quinquies
Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la rigetta con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria dell’atto di ingiunzione. Il giudice ha l’obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell’articolo 96.
Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648, 650, 652, 653 e 654».

Art. 2.
1. Dopo l’articolo 492-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:
Art. 492-ter
Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam)
Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’istanza può essere proposta preventivamente e prima dell’avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore munito di apposita delega acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
Terminate le operazioni, il difensore redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze».

Art. 3.
1. All’articolo 653 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice ha l’obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell’articolo 96».

Quanto costa l’assistenza legale?

Fermo restando che ogni causa è a sè e che lo Studio, a seguito del primo incontro (il cui costo è a tariffa fissa di 150 euro oltre accessori di legge), si riserva la predisposizione di un apposito preventivo, il cliente che voglia avere una prima stima dei possibili costi può fare riferimento a questa applicazione elaborata dall’Avv. Andreani, utilizzando come parametri quelli per cause di complessità media.

Basta indicare il valore della causa e selezionare per tutte le fasi la complessità media. Sarà possibile avere una prima stima dei costi di una causa. La stima, come detto, è solo indicativa, potendo poi subire variazioni in sede di analisi della problematica e in sede di predisposizione del preventivo.

Esempio pratico.

Causa civile. Valore: 35.000,00 euro.

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia € 1.620,00
Fase introduttiva del giudizio € 1.147,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.720,00
Fase decisionale € 2.767,00
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 7.254,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 € 7.254,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.088,10
Cassa Avvocati ( 4% ) € 333,68
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 8.675,78

Art. 492 bis cpc: Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

[I] Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta ordinaria ed il numero di fax del difensore nonchè, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

[II] Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

[III] Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

[IV] L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.

[V] Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonchè l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.

[VI] Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziale sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

[VI] Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Processo Civile Telematico: attenzione alla copia di cortesia!

Ha fatto discutere la recente pronuncia del Tribunale di Milano datata 15 gennaio 2015 (Tribunale di Milano, Sezione II Civile, Decreto 20 novembre 2014 – 15 gennaio 2015, n. 534 Presidente Bruno – Relatore D’Aquino) con la quale è stata ritenuta configurabile l’ipotesi prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c. per la parte che abbia depositato la memoria conclusiva solo in forma telematica, senza depositare anche la cosiddetta “copia di cortesia” cartacea – la quale, si badi bene era prevista da un protocollo d’intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014. Poichè lo studio della memoria telematica avrebbe reso più gravoso per il Collegio l’esame delle difese, il Tribunale ha condannato la parte “inadempiente” ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento dell’importo di Euro 5.000,00.

Si riporta testuale l’argomentazione del Tribunale: Va osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26.06. 014, rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese. Tale circostanza comporta l’applicazione dell’art.96, comma 3, c.p.c. come da dispositivo.

Al via la Negoziazione Assistita

La legge 162 del 10 novembre 2014 ha inciso in maniera significativa sulla procedura civile, introducendo una serie di nuovi meccanismi volti a rendere più veloce e meno costosa la definizione del contenzioso civile, riducendo l’ordinario carico di lavoro sino ad oggi determinato dalla mole di procedimenti civili pendenti avanti il Tribunale. Con la negoziazione assistita vengono potenziati gli strumenti di definizione alternativa delle liti a disposizione delle parti.

La negoziazione assistita è una procedura che si basa su una “convenzione” tra le parti, con la quale queste si impegnano tra loro a risolvere in via amichevole la controversia tra loro insorta. L’accordo di negoziazione è il risultato finale di questo tentativo bonario di composizione della lite cui si giunge per il tramite dei rispettivi avvocati e che ha, per espressa previsione normativa, efficacia esecutiva.

La negoziazione può essere facoltativa, e cioè rimessa alla valutazione delle parti, o obbligatoria e in tal caso rappresenta condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria.

La negoziazione obbligatoria deve essere esperita ove il contenzioso riguardi il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000 euro.

Di estremo interesse è la possibilità di ricorrere alla negoziazione anche per i casi di separazione personale coniugi o divorzio congiunto.