Per chi fosse interessato, corso di formazione da me tenuto in qualità di relatore assieme al Dott. Stefano Congiusti:
https://www.iltemporitrovato.org/corsi/dire-fare/startup
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Di diverso orientamento il Tribunale di Monza da un lato e la Corte di Cassazione Civile Sezione I dall’altro in punto di nullità del mutuo fondiario che supera i limiti di finanziabilità.
Recentemente, il Tribunale di Monza con ordinanza datata 11 maggio 2017, estensore Romito, aveva stabilito che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario. Tale pronuncia, peraltro, si poneva in contrasto con altra pronuncia proveniente dallo stesso Tribunale di Monza e datata 29 settembre 2015 (estensore Nardecchia). Il cambio di orientamento veniva giustificato mediante appello ad alcune pronunce di Cassazione sul tema tra cui la n. 26672/2013.
Orbene, una recentissima Cassazione, sentenza del 13.07.2017 n. 17352, si pone in contrasto col Tribunale di Monza e con la precedente Cassazione n. 26672/2013 (a cui appunto si era richiamato proprio il Tribunale di Monza nell’ultimo provvedimento) ribadendo che il mancato rispetto del limite di finanziabilità dell’art. 38 co. 2 TUB determina di per sè la nullità del contratto di mutuo fondiario.
Il giudice civile può sindacare l’effettiva funzione assolta da un’operazione di finanziamento per accertare se essa sia assistita da un’autonoma causa o se invece vada inserita in una fattispecie complessa volta a perseguire finalità lesive della par condicio. Così, ad esempio, se dall’esame dalla documentazione emerge che le parti, nella stipulazione di un mutuo fondiario, hanno voluto perseguire una funzione diversa da quella per la quale esso è destinato, il giudice deve negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall’ordinamento. Si veda sul punto Tribunale di Firenze, con sentenza del 20 Gennaio 2016 che ha ritenuto nullo il contratto di finanziamento erogato a una società controllata e da questa girato, per la maggior parte, alla propria controllante, mediante bonifico bancario.
Nel pomeriggio del 13 luglio lo studio sarà chiuso per aggiornamento professionale. L’Avvocato parteciperà a un convegno sul tema della crisi d’impresa e, in particolare, dell’emersione anticipata della crisi attraverso l’analisi degli strumenti di misurazione dei segnali di allerta.
L’ufficio riapre dopo la pausa per ferie.
L’agenda aggiornata degli appuntamenti è consultabile qui.
Nel periodo dal 30 giugno al 07 luglio 2017 lo Studio rimarrà chiuso.
Le mail verranno comunque lette con regolarità.
La risposta è no. I maggiori vantaggi che il Piano del Consumatore offre rispetto a un accordo coi creditori o a un piano liquidatorio non possono essere riconosciuti al debitore non fallibile che abbia prestato fideiussioni in favore di società.
Il Tribunale di Milano ha recentemente precisato (Tribunale di Milano, 13 Aprile 2017. Pres. Anna Cattaneo) che può accedere al fondo di solidarietà previsto dalla legge 208 del 2015 il coniuge che «non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice», ossia l’assegno di separazione; si tratta di una precisazione di non poco conto dal momento che delimita l’accesso al “genitore” titolare di assegno ex art. 156 c.c. ha diritto di accesso al Fondo e non anche al genitore legittimato a ricevere il solo assegno per i figli (ex art. 337-ter c.c.) ma non titolare di assegno per sé, ex art. 156 c.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6019/2017 ha ribadito l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore non solo può aggredire più beni del medesimo debitore, ma può altresì procedere a più pignoramenti dello stesso bene, in tempi successivi.
In buona sostanza, il diritto di procedere in executivis si esaurisce solo con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo.
La Corte di Cassazione, sez. unite 29 agosto 2008 n. 21993, ha chiarito le differenze tra deliberazioni di approvazione del bilancio e deliberazioni di determinazione dei compensi degli amministratori: tali deliberazioni hanno oggetto e contenuti distinti, essendo le prime dirette a controllare la legittimità di un atto di competenza degli amministratori e le secondo avendo la funzione di determinare il compenso. Alla luce di siffatta distinzione, l’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio di esercizio di una società di capitali contenente una posta relativa al compenso percepito dagli amministratori, qualora non vi sia stata una specifica discussione e approvazione di tale posta, non integra gli estremi della deliberazione assembleare occorrente per l’attribuzione del predetto compenso che non sia già stabilito dallo statuto.