Il giudice civile può sindacare l’effettiva funzione assolta da un’operazione di finanziamento per accertare se essa sia assistita da un’autonoma causa o se invece vada inserita in una fattispecie complessa volta a perseguire finalità lesive della par condicio. Così, ad esempio, se dall’esame dalla documentazione emerge che le parti, nella stipulazione di un mutuo fondiario, hanno voluto perseguire una funzione diversa da quella per la quale esso è destinato, il giudice deve negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall’ordinamento. Si veda sul punto Tribunale di Firenze, con sentenza del 20 Gennaio 2016 che ha ritenuto nullo il contratto di finanziamento erogato a una società controllata e da questa girato, per la maggior parte, alla propria controllante, mediante bonifico bancario.