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Decreto liquidità e merito creditizio

Una recente ordinanza del Tribunale di Caltanisetta ha ribadito un principio fondamentale da tenere presente allorchè si intenda richiedere un finanziamento agevolato di cui al Decreto Liquidità: il fatto che le somme erogabili siano garantite dallo Stato, non crea affatto una sorta di automatismo tale per cui le Banche dovrebbero concederle senza alcun tipo di valutazione.

La garanzia statale non implica alcuna deroga circa gli obblighi di valutazione in capo agli Istituti. Del resto, la valutazione del merito creditizio da parte delle banche è finalizzata alla salvaguardia del sistema bancario e del mercato finanziario in generale, che diversamente rischierebbe di essere compromesso da una indiscriminata utilizzazione delle risorse pubbliche.

Secondo il Tribunale, in assenza di una espressa deroga sul punto deve dunque ritenersi che l’opzione normativa si è consolidata non già verso l’erogazione ‘a pioggia’ di finanziamenti, quanto piuttosto verso la facilitazione della concessione del credito in favore delle imprese che, di volta in volta, vengono riconosciute dalle banche (le quali, operando sul territorio, meglio conoscono il tessuto imprenditoriale) come affidabili (cfr. tribunale di Bologna 2.10.2020).”

Bando FAICRedito – Fondo Abbattimento Interessi

 OBIETTIVO: abbattere il costo degli interesse per i finanziamenti concessi alle Medie Piccole e Micro Imprese (MPMI) lombarde di tutti i settori economici

* CHI PUO’ PARTECIPARE: le MPMI lombarde che hanno stipulato un contratto di finanziamento per operazioni di liquidità del valore minimo di € 10.000 e di durata minima di 12 mesi a partire dal 24 febbraio scorso 

*SCADENZA: 30 ottobre 2020

Lo Studio offre consulenza specializzata per la partecipazione al bando: info@avvocatocolzani.it

Decreto liquidità: la circolare ABI

Qui il testo della circolare abi.

Per chiarimenti o informazioni: info@avvocatocolzani.it

 

Contributi on line

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Segnalazione a sofferenza: che fare

Ove si intenda cancellare una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi occorre agire nei confronti dell’Istituto di Credito che ha effettuato la predetta segnalazione mediante un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.

Il ricorso a tale strumento d’urgenza è da ritenersi fondato in diritto in quanto  la illegittima segnalazione è  foriera di un danno coincidente con la impossibilità di accesso al credito. Gli effetti della segnalazione illegittima inoltre sono permanenti ed incidono negativamente sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario.

Ciò chiarito, va precisato che il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è da ritenersi sempre ammesso, anche nel caso in cui sia intercorso un ampio lasso temporale fra la segnalazione e il ricorso cautelare.

In ogni caso una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi costituisce di per sé un comportamento permanente pregiudizievole per l’attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce.

I finanziamenti cosiddetti REVOLVING

Nell’ambito delle consulenze in materia di sovraindebitamento capita spesso che il cliente riferisca di aver in essere carte di credito c.d. revolving, il cui funzionamento a volte non è ben compreso (e ciò si aggiunge alle cause che generano il sovraindebitamento). Vediamo dunque di fare chiarezza. Il credito revolving, anche detto rotativo, è un credito al consumo che viene stipulato per far fronte a esigenze di liquidità. Il finanziamento revolving si caratterizza per la possibilità per l’affidatario di reintegrare con successivi rimborsi la linea di fido inizialmente concessagli: man mano che si rimborsa il prestito concesso, viene reintegrata la disponibilità dei fondi utilizzabili.

 

Esdebitazioni/Consulenza Bancaria: appuntamenti

Il servizio che viene offerto dallo Studio è altamente specialistico e qualificato.

I professionisti sono a disposizione della clientela in tutto il Nord Italia, previo appuntamento.

Esdebitazione e mutuo di durata superiore ai 5 anni

I piani di composizione della crisi, secondo le indicazioni dei Tribunali, dovrebbero avere durata massima di 5/6 anni. Come comportarsi nei casi di mutui della durata superiore ai 5 anni? La questione è discussa. Il nostro studio ritiene che si debba consentire al debitore sovraindebitato di mantenere aperto il debito con l’istituto di credito sino alla naturale scadenza e ciò nel rispetto della ratio della legge 3/2012 che altrimenti verrebbe vanificata. Una prima interessante pronuncia sul punto è stata resa in data 18 ottobre 2017 dal Tribunale di Milano, dott. Rossetti, e sembra confortare la nostra tesi.

Concessione di credito a società poi fallita: le responsabilità della Banca

Si segnala la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, in data 10 Marzo 2017. Est. Mondini. Detto provvedimento affronta il tema della responsabilità dell’Istituto di credito nel caso di prestito erogato a una società in crisi poi fallita. Il Tribunale è stato chiamato a stabilire se vi sia responsabilità dell’istituto bancario che abbia erogato prestiti a una società in crisi poi fallita.

Secondo l’attesi dell’attore, la società poi fallita, la Banca con la sua condotta, consistita nell’erogazione di prestiti anche nel momento in cui la società è entrata in crisi, avrebbe contribuito all’indebitamento della stessa e al conseguente fallimento. Il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea, ha precisato che l’aumento dell’esposizione debitoria della società è da imputarsi esclusivamente alla gestione della stessa e non certo alla Banca. Peraltro, precisa il Tribunale, non v’è alcuna norma nel nostro sistema che impone a un istituto di credito di non fare credito ad un cliente in crisi per evitare che questi, approfittando della falsa apparenza della propria liquidità, si indebiti ulteriormente verso i terzi.

In sostanza, non è ravvisabile in capo alla Banca alcuna posizione di garanzia in forza della quale sia configurabile in capo ad essa un potere-dovere di salvaguardia degli interessi economici del cliente mutuatario di fronte al rischio che questo usi male il capitale ricevuto.

Contenzioso bancario e onere della prova

La Corte di Appello di Milano, con provvedimento datato 05 gennaio 2017 (Pres. Mesiano – Est. Cesira D’Anella), tornando ad occuparsi delle problematiche concernenti l’onere probatorio in materia di contenzioso bancario ha precisato che ove la banca agisca in giudizio per il recupero del saldo debitore del conto corrente, nei casi in cui lo stesso è contestato dal correntista, ha l’onere ai sensi dell’art. 2697 c.c. di produrre la sequenza completa degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del rapporto. In caso di mancata allegazione di tutta la documentazione, il credito derivante dal saldo debitore dovrà essere rideterminato sulla base del c.d. saldo zero.