Contenzioso bancario e onere della prova

La Corte di Appello di Milano, con provvedimento datato 05 gennaio 2017 (Pres. Mesiano – Est. Cesira D’Anella), tornando ad occuparsi delle problematiche concernenti l’onere probatorio in materia di contenzioso bancario ha precisato che ove la banca agisca in giudizio per il recupero del saldo debitore del conto corrente, nei casi in cui lo stesso è contestato dal correntista, ha l’onere ai sensi dell’art. 2697 c.c. di produrre la sequenza completa degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del rapporto. In caso di mancata allegazione di tutta la documentazione, il credito derivante dal saldo debitore dovrà essere rideterminato sulla base del c.d. saldo zero.