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Le Sezioni Unite intervengono sui mutui fondiari

La decisione delle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022 è intervenuta a risolvere il contrasto giurisprudenziale apertosi sulla validità del mutuo fondiario, allorché il finanziamento superi l’80% del valore dell’immobile (limite massimo finanziabile stabilito dall’Art. 38 T.U.B.).

Orbene, la violazione del limite di finanziabilità non rappresenta ad avviso delle Sezioni Unite un contrasto con una norma imperativa (per la ragione che essa è preordinata solamente alla specificazione dell’oggetto del contratto) e, quindi, non vi sarebbe nullità del contratto, ed anzi devono ritenersi salvi i benefici applicativi legati alla caratteristica fondiaria del mutuo.

Del resto le parti contraenti del mutuo hanno inteso in effetti stipulare un mutuo dotato delle caratteristiche del mutuo fondiario e il giudice non può alterare la qualificazione conferita dalle parti a un contratto, a meno che il contratto sia invalido (e, quindi, si discuta in giudizio della sua convertibilità in un contratto valido; ma, come detto, in questo caso la nullità è da escludere) oppure a meno che tale qualificazione sia essa stessa oggetto di contestazione in giudizio. La Cassazione afferma che, quando si tratta di effettuare la riqualificazione di un contratto, occorre procedere in termini rigorosamente obiettivi al fine di ricostruire quale fosse la comune intenzione delle parti contraenti: se la comune intenzione delle parti era appunto quella di stipulare un contratto di mutuo fondiario, il giudice non può oltrepassarla e riqualificare il contratto sottoposto al suo esame affinché esso produca gli effetti di un diverso contratto, come, nel caso specifico accadrebbe, se un contratto di mutuo fondiario fosse riconfigurato come mutuo ordinario.

Mutuo fondiario: pro e contro

Il mutuo fondiario è per il cliente della banca più conveniente di quello ipotecario, godendo ad esempio di tassi più vantaggiosi e spese notarili ridotte.

Anche per la banca tuttavia vi sono dei vantaggi se per la precisione: i) ipoteca di primo grado, a copertura del capitale, degli interessi convenuti al momento della stipula del contratto e di quelli ulteriori che possono derivare da clausole di indicizzazione del tasso contrattuale ii) esclusione dalla revocatoria fallimentare; iii) esperibilità dell’azione esecutiva anche dopo la dichiarazione di fallimento; iv) apprensione diretta delle rendite degli immobili ipotecati in costanza di fallimento o di pignoramento.

Articolo per Centro Anomalie Bancarie

Pubblicato da Centro Anomalie Bancarie un commento sul tema della nullità del mutuo fondiario scritto insieme al Dott. Congiusti:

LA NULLITÀ DEL MUTUO FONDIARIO NELLA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA di Avv. Edoardo Colzani e Stefano Congiusti

In questo articolo gli autori commentano la sentenza del 05 ottobre 2018 della Dr.ssa Mariconda del Tribunale di Monza che si è espressa sul tema del mutuo fondiario facendo chiarezza in ordine all’attuale prevalente orientamento giurisprudenziale.

Sulla nullità del mutuo fondiario

All’esito di un procedimento di opposizione a precetto seguito dallo scrivente il Tribunale di Monza ha preso posizione sul tema della nullità del mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B., adeguandosi rispetto al più recente orientamento di Cassazione. Si tratta di una presa importante dal momento che, come si legge nel provvedimento, il Tribunale di Monza aveva dimostrato in passato di non condividere l’approccio fatto proprio dalla Cassazione.

 

Sul valore cauzionale nei contratti di mutuo fondiario

Come già segnalato in altri post, deve ritenersi nullo il mutuo erogato dall’Istituto di credito se superiore all’80% del valore ipotecario, e non di mercato, del bene immobileValore ipotecario e non di mercato: cosa si intende?
Il valore degli immobili su cui calcolare l’80% non è quello di mercato (Market value – Mv), ma quello ipotecario o cauzionale (Mortage lending value – Mlv), così come definito dalla direttiva CEE 2000/12 all’art. 62, dalla direttiva comunitaria 2006/48 CE e successivamente dal Regolamento 2013/575/UE:

“Per valore del credito ipotecario si intende il valore dell’immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell’immobile stesso tenendo conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell’immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell’uso corrente dell’immobile e dei suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e trasparente”.

Alcune Banche, però, hanno svolto e continuano a svolgere erroneamente gli accertamenti peritali di valutazione immobiliare prendendo quale parametro di riferimento il valore di Mercato (Mv) che è più alto del Mlv.

Per approfondimenti, è possibile richiedere un consulto in studio scrivendo a info@avvocatocolzani.it

Debiti – la situazione in provincia di Lecco

Si rimanda alla lettura di questo interessante articolo del quotidiano Il Giorno che conferma l’esistenza di un significativo problema sociale, che colpisce anche la provincia di Lecco. Le ragioni dell’indebitamento sono per lo più legate a incapacità di sostenere i debiti contratti e ad errate valutazioni del merito creditizio da parte delle Banche.

Gli strumenti cui ricorrere per far fronte a situazioni di indebitamento sono diversi, sia di natura giudiziale che stragiudiziale.

Lo studio offre consulenza specifica e mirata nell’individuare la strada migliore per uscire dalla crisi.

Mutuo Fondiario: Cassazione e Merito a confronto

Di diverso orientamento il Tribunale di Monza da un lato e la Corte di Cassazione Civile Sezione I dall’altro in punto di nullità del mutuo fondiario che supera i limiti di finanziabilità.

Recentemente, il Tribunale di Monza con ordinanza datata 11 maggio 2017, estensore Romito, aveva stabilito che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario. Tale pronuncia, peraltro, si poneva in contrasto con altra pronuncia proveniente dallo stesso Tribunale di Monza e datata  29 settembre 2015 (estensore Nardecchia). Il cambio di orientamento veniva giustificato mediante appello ad alcune pronunce di Cassazione sul tema tra cui la n. 26672/2013.

Orbene, una recentissima Cassazione, sentenza del 13.07.2017 n. 17352, si pone in contrasto col Tribunale di Monza e con la precedente Cassazione n. 26672/2013 (a cui appunto si era richiamato proprio il Tribunale di Monza nell’ultimo provvedimento) ribadendo che il mancato rispetto del limite di finanziabilità dell’art. 38 co. 2 TUB determina di per sè la nullità del contratto di mutuo fondiario.

Sempre in tema di mutuo fondiario

Il giudice civile può sindacare l’effettiva funzione assolta da un’operazione di finanziamento  per accertare se essa sia assistita da un’autonoma causa o se invece vada inserita in una fattispecie complessa volta a perseguire finalità lesive della par condicio. Così, ad esempio, se dall’esame dalla documentazione emerge che le parti, nella stipulazione di un mutuo fondiario, hanno voluto perseguire una funzione diversa da quella per la quale esso è destinato, il giudice deve negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall’ordinamento. Si veda sul punto Tribunale di Firenze, con sentenza del 20 Gennaio 2016 che ha ritenuto nullo il contratto di finanziamento erogato a una società controllata e da questa girato, per la maggior parte, alla propria controllante, mediante bonifico bancario.

Mutuo fondiario: una recente pronuncia del Tribunale di Monza

Il Tribunale di Monza, con proprio decreto del 29 settembre 2015, si è occupato di un caso di nullità del mutuo fondiario per superamento della soglia di finanziabilità come determinata dall’art. 38 TUB. La questione affrontata concerne gli effetti del mancato rispetto del limite di finanziabilità previsto, per la concessione ed erogazione del credito fondiario. Come noto l’art. 38 comma 2 del TUB prevede che La Banca d’Italia, in conformita’ delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonche’ le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. Tale limite è in particolare stato fissato dalla deliberazione Cicr del 22 aprile 1995, nell’ammontare massimo dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Il Tribunale di Monza ha chiarito che Il limite di finanziabilità del contratto di mutuo fondiario di cui all’articolo 38, comma 2, TUB costituisce uno degli elementi essenziali che portano ad inquadrare il contratto nel tipo del mutuo fondiario, così che la violazione di detto limite comporta che il contratto non possa più ritenersi tale e sia, pertanto, affetto da nullità.