Mutuo fondiario: una recente pronuncia del Tribunale di Monza

Il Tribunale di Monza, con proprio decreto del 29 settembre 2015, si è occupato di un caso di nullità del mutuo fondiario per superamento della soglia di finanziabilità come determinata dall’art. 38 TUB. La questione affrontata concerne gli effetti del mancato rispetto del limite di finanziabilità previsto, per la concessione ed erogazione del credito fondiario. Come noto l’art. 38 comma 2 del TUB prevede che La Banca d’Italia, in conformita’ delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonche’ le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. Tale limite è in particolare stato fissato dalla deliberazione Cicr del 22 aprile 1995, nell’ammontare massimo dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Il Tribunale di Monza ha chiarito che Il limite di finanziabilità del contratto di mutuo fondiario di cui all’articolo 38, comma 2, TUB costituisce uno degli elementi essenziali che portano ad inquadrare il contratto nel tipo del mutuo fondiario, così che la violazione di detto limite comporta che il contratto non possa più ritenersi tale e sia, pertanto, affetto da nullità.