Archivi categoria: SOVRAINDEBITAMENTO

ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI DI IMPRESA

Tra le specializzazioni di studio, si segnala che dal mese di novembre ho acquisito la qualifica di ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI DI IMPRESA.

Esdebitazione e segnalazione a sofferenza

A CURA DELLA DOTT.SSA ARIANNA PROSERPIO (a.proserpio@avvocatocolzani.it)

L’ente creditizio è tenuto a cancellare la segnalazione quando “il credito è stato oggetto di esdebitazione”.

Come noto, in caso di liquidazione del patrimonio l’esdebitazione deve essere richiesta del debitore persona fisica decorso il periodo di quattro anni della liquidazione: per l’intera durata della procedura permane la classificazione a “sofferenza”.

In caso di piano e nell’accordo, ai fini della cancellazione delle segnalazioni e dell’accertamento della situazione oggettiva di “esdebitazione”, il sistema bancario richiede un formale provvedimento di “chiusura”: il debitore, a mezzo del proprio advisor, richiede al Gestore della Crisi il deposito in tribunale di una relazione finale con cui viene confermato l’intervenuto riparto delle somme come previsto nel piano o nell’accordo, così da consentire al Giudice, all’uopo sollecitato, di dichiarare “chiusa” la procedura di sovraindebitamento.

Saldo e stralcio e segnalazioni bancarie

A CURA DELLA DOTT.SSA ARIANNA PROSERPIO (a.proserpio@avvocatocolzani.it)

Nel piano del consumatore e nell’accordo coi creditori non sempre si prevede il pagamento integrale ed immediato del debito bancario: come vengono gestite in tal caso le segnalazioni bancarie?

→ nel caso in cui il soddisfo è previsto integrale ma con dilazione, Banca d’Italia ha chiarito che ove i pagamenti risultino regolari e non vi siano previsioni di mancato rimborso, le posizioni segnalate potranno uscire dalla “forbearance” dopo un periodo di osservazione di due o tre anni, a seconda che il credito sia classificato, rispettivamente, come performing o non performing, nell’ambito di un’autonoma valutazione della capacità del debitore sovraindebitato di adempiere correttamente e puntualmente quanto previsto nel piano o accordo con i creditori;

→ nel caso di stralcio del credito, è certo che una parte del credito non sarà più recuperata per cui essa dovrà essere segnalata nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita”; inoltre,

  • se il pagamento della parte di credito di cui si prevede il soddisfo avviene in unica soluzione, “la segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita”; 
  • in caso di pagamento dilazionato nel tempo, il credito resta classificato come UTP o a sofferenza sulla base dei criteri ordinari, previa valutazione discrezionale dell’ente creditizio in ordine alla presumibile capacità del debitore di adempiere il piano o l’accordo.

Sovraindebitamento e segnalazioni bancarie

ARTICOLO A CURA DELLA DR.SSA ARIANNA PROSERPIO (a.proserpio@avvocatocolzani.it)

Di seguito un riepilogo schematico di come le Banche si comportano in presenza di procedure di sovraindebitamento.

  1. In conseguenza del deposito della domanda di apertura di una qualsiasi delle tre procedure della L. 3/2012 (piano del consumatore, accordo, liquidazione) il sovraindebitato, se non era già segnalato a sofferenza, viene classificato come “inadempiente probabile” (UTP); tale condizione viene in evidenza nel sistema bancario tramite la CRIF. 
  2. Fino a quando non interverrà l’esdebitazione la classificazione del credito come UTP sarà mantenuta per l’intera procedura di sovraindebitamento e fino all’omologazione del piano o dell’accordo di composizione, mentre nella liquidazione del patrimonio, in cui non è prevista l’omologazione, essa ragionevolmente rimarrà fino al formale provvedimento di esdebitazione.

N.B. 

Rispetto al piano o l’accordo omologato è decisivo il contenuto concreto della proposta formulata ai creditori ed in particolare le modalità ed i tempi di soddisfo del credito bancario: in presenza di un adempimento integrale ed immediato dello stesso è ragionevole ritenere che il debitore torni in bonis dopo 90 giorni dall’adempimento mentre nel caso contrario l’ente creditizio manterrà la classificazione predetta in attesa di verificare la puntuale esecuzione del piano od accordo omologato.

Pagamento spontaneo dopo il pignoramento: regolamentazione delle spese

Capita spesso che, solo a seguito di un pignoramento, il debitore si decida a pagare al creditore il capitale.

E’ spesso oggetto di discussione tra creditore e debitore se ci si possa limitare al solo capitale (magari riconoscendo gli interessi maturati) o se debbano essere necessariamente essere riconosciute al creditore anche tutte le spese di giustizia sostenute nel frattempo.

Perché il debitore dovrebbe rimborsare al creditore le spese di giustizia?

Lo chiarisce la Corte di  Cassazione, Sez. VI , Ord. 15 aprile 2021, n. 9877: “le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall’inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest’ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l’avvenuta consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma”.

Le spese sostenute dal creditore sino al pagamento spontaneo del debitore sono imputabili a quest’ultimo se determinate dal suo comportamento inadempiente.

Il nuovo Sovraindebitamento – L’incapiente

Si pubblica di seguito il terzo di una serie di aggiornamenti sul nuovo sovraindebitamento, realizzati col supporto della Dott.ssa Arianna Proserpio. Il tema trattato riguarda il sovraindebitamento dell’incapiente.

La riforma consente che anche la persona fisica incapiente, che cioè non sia in grado di offrire nulla ai creditori possa per una volta nella vita, purché meritevole, usufruire dell’esdebitazione.

L’art. 14-quaterdecies prevede infatti che “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.”

Trattandosi di debitore incapiente, assume particolare rilevanza il requisito della meritevolezza. A tale proposito, affinché il giudice possa decidere in merito alla sussistenza di tale requisito, alla domanda deve essere allegata una relazione dell’OCC che specifichi:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;l

b) ’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.”

Il giudice, esaminata la documentazione depositata e la relazione dell’OCC, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata l’assenza di atti in frode e la mancata di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione indicando le modalità e il termine entro i quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto i creditori possono proporre opposizione, sulla quale decide il giudice con libertà di forme previa instaurazione del contraddittorio con i creditori medesimi. La decisione è soggetta a reclamo da presentare in Tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Il nuovo Sovraindebitamento – Il mutuo ipotecario

Si pubblica di seguito il secondo di una serie di aggiornamenti sul nuovo sovraindebitamento, realizzati col supporto della Dott.ssa Arianna Proserpio. Il tema trattato riguarda appunto il mutuo ipotecario: possibile mantenerlo aperto durante la procedura di sovraindebitamento?

Un ulteriore profilo di interesse contemplato dal c.d. Decreto Ristori è quello che consente al debitore di continuare a pagare le rate di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale secondo il piano originario di ammortamento. 

Il comma 1-ter prevede, infatti, che la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo; questo può avvenire a condizione che alla data del deposito della proposta il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o nel caso in cui il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Allo stesso modo, quando l’accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

L’organismo di Composizione della Crisi dovrà attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Il nuovo Sovraindebitamento – Le Procedure Familiari

Si pubblica di seguito il primo di una serie di aggiornamenti sul nuovo sovraindebitamento, realizzati col supporto della Dott.ssa Arianna Proserpio. Il primo tema trattato riguarda appunto le procedure familiari.

Il nuovo art. 7-bis prevede che i componenti del medesimo nucleo familiare (il coniuge e i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. n. 76/2016) possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o comunque quando il sovraindebitamento ha avuto un’origine comune.

La previsione è molto importante perché permette di affrontare in un unico contesto l’indebitamento complessivo della famiglia, dato che spesso i debiti contratti da un familiare finiscono per sovrapporsi o intersecarsi con quelli degli altri (si pensi al frequente caso in cui un membro della famiglia abbia garantito obbligazioni assunte dall’altro). Questa nuova possibilità, peraltro già ammessa dalla giurisprudenza, è di grande attualità dato che il COVID-19 ha agito da moltiplicatore rispetto all’indebitamento e all’impoverimento dei nuclei familiari.

Decreto Ristori e Sovraindebitamento: novità

Le novità introdotte nella disciplina del sovraindebitamento dal Decreto Ristori (Dl 137/2020):

  1. estensione a favore dei soci illimitatamente responsabili degli effetti dell’accordo di composizione della crisi proposta dalla società ai suoi debitori;
  2. inclusione nella definizione di consumatore anche del socio di una società di persone;
  3. sovraindebitamento familiare: un’unica procedura per i componenti della stessa famiglia;
  4. possibilità di prevedere nel piano del consumatore la falcidia dei debiti e la ristrutturazione degli impegni finanziari assunti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione
  5. consentiti piani/accordi che prevedono il rimborso alla scadenza convenuta delle rate di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore o su immobili strumentali utilizzati nell’esercizio dell’impresa;
  6. in sede di omologa vengono limitate le possibilità di opposizione o intervento per i creditori finanziari che non abbiano condotto una adeguata valutazione sul merito creditizio del debitore;
  7. debitore incapiente: il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita’, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo’ accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilita’ rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.