Archivi categoria: DIRITTO BANCARIO

Truffe bancarie: il Vishing

La truffa bancaria nota come Vishing consiste in una falsa chiamata da un sedicente operatore della banca con l’intento di ottenere i dati sensibili del conto home banking dell’utente.

Esempio concreto. Il cliente riceve una telefonata da un ignoto interlocutore, che si qualifica come funzionario della banca, e invita telefonicamente l’utente a digitare alcuni dati o ad autorizzare operazioni sull’applicazione home banking.

Cosa fare in questi casi: avvertire subito la banca.

Ricorda che:  tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate sono imputabili al cliente che abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto agli obblighi concernenti l’utilizzo dello strumento di pagamento contrattualmente previsti.

Verso una regolamentazione delle criptovalute?

*CONTRIBUTO A CURA DELLA DR.SSA ARIANNA PROSERPIO*

Con il disegno di legge N. 2572 della XVIII LEGISLATURA di iniziativa della senatrice Elena Botto – Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio il Legislatore nazionale si propone di regolamentare le valute virtuali per accellerarne la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese.Il disegno di legge definisce la valuta virtuale come una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente (art. 1 comma 2 lett. a – 2 ddl).L’art. 2 del disegno di legge si occupa delle Misure fiscali in materia di valute virtuali prevedendo modifiche: 

  • agli artt. 44 (Redditi di capitale), 67 (Redditi diversi) e 68 (Plusvalenze) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986);all’art. 4 comma 3 – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività – del DL n. 167/1990 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori); all’art. 19 – Disposizioni in materia di  imposta  di  bollo  su  conti  correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero – del DL n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).

In particolare, al fine di stabilire l’imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fi­siche delle plusvalenze derivanti da opera­zioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere si fa riferimento art. 2 comma 1 lett. b – 3 ddl: l’imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.Si prevede, inoltre, l’introduzione di una norma di ridetermina­zione dei valori di acquisto delle valute virtuali su base opzionale: il contribuente potrà versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi basata su aliquote progressive e ottenere così il riconoscimento fiscale, quale valore di acquisto, del valore al 1° gennaio 2022. Il comma 11 prevede un’esimente da sanzioni per l’omesso monitoraggio fiscale nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui è posta in essere la rideterminazione dei valori, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 presentata nel 2022 il contribuente provveda ad indicare le valute virtuali interessate nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e adotti a tal fine (…) il nuovo valore rideterminato quale controvalore di riferimento

Condotte della Banca contrarie a buona fede

L’Arbitro Bancario e Finanziario di Torino ha recentemente ribadito il principio per cui rappresenta una condotta scorretta e lesiva della buona fede la segnalazione in centrale rischi del cliente che non abbia corrisposto alcune rate del finanziamento in pendenza di una domanda di sospensione ai sensi del decreto Cura Italia successivamente accolta.

Alla Banca che tenga un siffatto atteggiamento in spregio della buona fede contrattuale l’ABF può imporre una condanna al risarcimento danni nei confronti del cliente.

Prestiti covid da restituire: l’allarme di Unione Artigiani

Riporto una notizia ripresa da Unione Artigiani che ha rilevato come con la fine degli aiuti di Stato, l’87% delle imprese artigiane di Milano e Brianza, 76 mila su 88 mila, devono restituire 4 miliardi di euro, in media 51 mila euro ciascuna.

A pesare sono le moratorie in scadenza e i nuovi prestiti garantiti dal Fondo per le piccole e medie imprese.

Lo studio offre naturalmente tutela per tutte queste situazioni.

Fideiussioni secondo il modello ABI: sono parzialmente nulle

La Corte di Cassazione Civile, sezioni unite, intervenendo sulla dibattuta questione della validità delle fideiussioni secondo il modello ABI, si è pronunciata stabilendo la nullità parziale delle stesse, con salvezza dunque della loro validità fatta eccezione per le clausole nulle da espungersi. Ciò in ossequio al principio civilistico di conservazione dei contratti e in linea con le finalità perseguite anche dalla normativa antitrust.

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civi., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Fine 2021 – Inizio 2022

Tempo di bilanci, come ogni anno.

FORMAZIONE PROFESSIONALE 2021: Conseguito il perfezionamento universitario in Corporate Tax Governance; conseguito l’attestato come Esperto negoziatore della Crisi di Impresa; nominato Cultore della Materia in Diritto Fallimentare all’Università Bicocca; sono stato a Bruxelles ad approfondire il tema dei finanziamenti europei.

SERVIZI DI STUDIO 2021: Definiti i settori prevalenti di attività: consulenza bancaria e finanziaria, gestione della crisi, tutela della proprietà intellettuale, assitenza imprese e start up.

FORMAZIONE PROFESSIONALE 2022: mi sono già iscritto a un corso di Corso di Alta Formazione in Law & Tech. Non mancheranno gli approfondimenti sui temi della crisi e del contenzioso bancario, che rappresentano il business principale di studio. Intendo in particolare approfondire, quanto al diritto bancario e finanziario, il tema della blockchain e delle criptovalute.

NUOVI SERVIZI 2022: intendo sviluppare ed implementare alcune aree del diritto amministrativo, avuto in particolare riguardo al diritto degli enti locali.

Fideiussore ed erede: diritto alla documentazione bancaria

Il fideiussore e poi erede dell’originario titolare del rapporto bancario ha diritto a ricevere copia della relativa documentazione alla banca e tale richiesta può avvenire entro dieci anni dalla chiusura del relativo rapporto bancario. Pertanto, è obbligo della banca ai sensi dell’art. 119 t.u.b., di consegnare alla clientela copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto e alla sua scadenza entro il termine suddetto.

CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI: BASTA LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE?

contributo a cura della Dott.ssa Arianna Proserpio (a.proserpio@avvocatocolzani.it)

Al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici l’art. 58 T.U.B. ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione. In tal modo la pubblicazione dell’atto di cessione sostituisce la notificazione dell’atto al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall’art. 1264 c.c. e realizzando il medesimo effetto di pubblicità (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 4334/2020). Il creditore cessionario è inoltre dispensato dall’eseguire l’annotazione della cessione a margine dell’iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c. (Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 5617/2020). Conseguentemente la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B, deve semplicemente provare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. 

PER APPROFONDIRE

La Corte di Cassazione, con la recente l’ordinanza n. 10200/2021, ha ribadito che: 1) la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); 2) nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex articolo 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’articolo 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’articolo 1264 c.c.; 3) le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’articolo 1264 c.c., puo’ essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non e’ subordinata a particolari requisiti di forma; e puo’ quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; 4) in altri termini, la notifica al ceduto puo’ avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile; ne discende che non puo’ neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: ON LINE LA PIATTAFORMA

https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home

Operazione POP NPLS 2020

Nell’ambito di un più ampio programma di interventi sui crediti deteriorati e in linea con la strategia di derisking e di miglioramento della qualità degli attivi, nel mese di dicembre 2020, Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. ha concluso – insieme ad altre 14 Banche partecipanti – l’operazione di cartolarizzazione di sofferenze denominata “POP NPLS 2020”.
In particolare, l’Istituto ha ceduto, con effetto economico dal 1° gennaio 2020, un portafoglio di sofferenze del valore lordo pari a € 371,8 milioni (composto da crediti secured per il 71%) al veicolo di cartolarizzazione denominato “POP NPLs 2020 S.r.l”, costituito ai sensi della Legge n.130/1999.

Hai ricevuto un atto di precetto/un pignoramento da parte di POP NPLS 2020? Contatta lo Studio per approfondimenti e per capire come tutelarti.