La Corte di Cassazione Civile, sezioni unite, intervenendo sulla dibattuta questione della validità delle fideiussioni secondo il modello ABI, si è pronunciata stabilendo la nullità parziale delle stesse, con salvezza dunque della loro validità fatta eccezione per le clausole nulle da espungersi. Ciò in ossequio al principio civilistico di conservazione dei contratti e in linea con le finalità perseguite anche dalla normativa antitrust.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civi., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.