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Esdebitazioni secondo la legge 3/2012

Lo Studio Legale offre ai propri clienti assistenza, col supporto di uno Studio di Commercialisti, per le procedure di esdebitazione secondo la legge 3/2012. L’esdebitazione è un beneficio che consente a coloro che si trovano in una situazione di grave indebitamento di potersi liberare dai propri debiti, perché i creditori non potranno più esigerne il pagamento al termine della procedura.  La procedura di esdebitazione può essere usufruita non solo gli imprenditori soggetti a fallimento, ma anche dai consumatori, cioè da coloro che non svolgono un’attività d’impresa, i quali si trovino in una situazione debitoria tale da non poter soddisfare i con regolarità i propri debiti.

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Fallimento e decreto ingiuntivo – Cassazione civile, sez. I 13 febbraio 2013, n. 3401 – Pres. Salmè – Est. Di Amato.

In caso di inefficacia del decreto ingiuntivo a causa della dichiarazione di fallimento o della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa del debitore ingiunto, sopravvenute nelle more del giudizio di opposizione, che impongono al creditore opposto di partecipare al concorso con gli altri creditori mediante domanda di ammissione al passivo, il pagamento ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione di quel decreto non trova più alcuna giustificazione, né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito, contestato e non accertato. In tal caso, la domanda di ripetizione di ciò che sia stato corrisposto dall’imprenditore insolvente deve considerarsi implicita nella richiesta degli organi della procedura di declaratoria di improseguibilità dell’azione di pagamento nei confronti di quest’ultimo, posto che una siffatta istanza, se accolta, determina di per sé l’esigenza di ripristino della situazione patrimoniale antecedente, indipendentemente dall’accertata esistenza di un indebito oggettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha escluso che la domanda di restituzione formulata dal commissario liquidatore al momento del suo intervento nel processo fosse da considerarsi nuova).

Procedure concorsuali, cosa cambierà….

In data 23 giugno 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante modifiche alle disposizioni in materia fallimentare,civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. Il principio che ispira le misure è il seguente affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo.

Tra le principali novità si segnalano:

Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi.Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti: offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentate – oltre che dal debitore – anche da terzi, purché migliorative e comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del patrimonio. Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti : il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore.Requisiti per la nomina a curatore: la figura del curatore fallimentare viene distinta da quella del commissario giudiziale – le due vengono rese incompatibili – e deve essere in grado di completare i propri adempimenti entro i termini, pena la revoca. In questo modo si garantisce la terzietà del commissario e si riducono i tempi delle procedure di fallimento. Ristrutturazione dei debiti: l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce. Operazioni di vendita: le operazioni di vendita vendono rese più rapide e tali da migliorare il valore realizzato, grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle modalità di determinazione del prezzo di vendita, ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicità. Deducibilità delle perdite: l regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione viene modificato introducendo, al posto della deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. In questo modo si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.

Con riguardo alle vendite giudiziarie, un apposito portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle stesse, superando così l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.

La pubblicità sul portale è obbligatoria: ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest’ultimo deve dichiarare con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente.

Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati è previsto un contributo a carico del creditore procedente di 100 euro per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat.

Recapito in Monza

Dal mese di aprile 2015 ho avviato una collaborazione con lo Studio di Commercialisti del Dr. Danilo Andrea Bissanti, potenziando la mia attività nell’ambito civile e societario. Sarò a disposizione dei clienti anche presso il recapito in centro Monza, via Italia n. 46, ovviamente previo appuntamento.