Archivi categoria: DIRITTO FALLIMENTARE

Accesso alla legge 3/2012 – Sovraindebitamento incolpevole

Nel concetto di “sovraindebitamento incolpevole” vanno ricompresi tutti quei casi in cui il consumatore rimane suo malgrado vittima di una avversa evenienza economica o comunque di un accadimento che ha compromesso la sua capacità di produrre reddito, come ad esempio un grave infortunio che ha determinato una inabilità al lavoro, la perdita dell’impiego per cause non imputabili al debitore, una perdurante difficoltà o impossibilità a recuperare i propri crediti professionali. Si tratta delle cosiddette sfortunate fatalità, che il consumatore dovrà documentare all’OCC.

Debiti con Equitalia? La soluzione è il Piano del Consumatore

Il Tribunale di Busto Arsizio in data 16 settembre 2014 ha omologato un piano del consumatore ex legge 3/2012 nel quale l’unico creditore era rappresentato da Equitalia.

Nel caso di specie il debito verso Equitalia era di 86.000 euro. Il Consumatore ha proposto un piano che prevedeva un pagamento a Equitalia di circa 11.000 euro, ricavati dalla vendita di una porzione di immobile di proprietà del consumatore/debitore.

Il Piano è stato omologato dal Tribunale.

Esdebitazione fallimentare e debito Iva

La Corte Europea è intervenuta sul punto all’esito della causa n. 493/2015 con sentenza depositata il 16 marzo 2017.

Alla Corte Europea è stato chiesto di stabilire in punto di diritto se l’inderogabilità dell’Iva debba ritenersi compatibile con la normativa interna che permette al soggetto ritenuto meritevole del beneficio dell’esdebitazione di non adempiere al pagamento dei propri debiti tributari.

La Corte ha ritenuto compatibile con la normativa comunitaria la procedura di esdebitazione fallimentare essa, secondo la Corte Europea, non risulta essere contraria all’obbligo degli Stati membri dell’Unione europea di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione.

Sovraindebitamento – A proposito di Meritevolezza

Si segnala la recente pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 14 Febbraio 2017. Est. Loredana Ferrara che ha escluso l’ammissibilità alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a un soggetto causa dell’assunzione da parte di quest’ultimo di un mutuo la cui rata assorbiva oltre l’85% della unica fonte di reddito. Il Tribunale, pronunciandosi in punto di meritevolezza, ha dunque precisato che le obbligazioni assunte dal debitore devono essere astrattamente compatibili con le capacità reddituali sue e della sua famiglia.

Crisi di impresa: verso un nuovo approccio

E’ di recente approvazione da parte della Camera dei Deputati il disegno di legge per la riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza.

La riforma intende promuovere una nuova sensibilità nei confronti della crisi di impresa, che si traduce anzitutto sul piano lessicale, con l’abolizione della parola “fallimento”, percepita come negativa, che verrà sostituita pertanto con espressioni equivalenti, quali «insolvenza» o « liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali.

La riforma introduce altresì una nuova definizione dello stato di crisi, da intendersi come probabilità di futura insolvenza, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza;

Dal punto di vista della procedura si segnalano le seguenti novità:

  • il fallimento non potrà più essere dichiarato d’ufficio;
  • verrà adottato un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa;
  • sarà possibile assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, compresi i professionisti;
  • verrà data priorità alle proposte di soluzione della crisi in grado di assicurare la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore: la liquidazione giudiziale rimane dunque l’extrema ratio;
  • verranno ridotti durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure.

Nuova sezione del sito: richiedi il parere

E’ attiva la nuova sezione Primo consulto/Richiesta parere

Per richieste di un primo parere, senza appuntamento in studio, è possibile usufruire della form di contatto.

Il quesito dovrà essere formulato in maniera chiara e concisa, con indicazione di tutte le informazioni necessarie per l’analisi del caso.

Il primo parere viene rilasciato previo pagamento dei compensi stabiliti (vedi indicazioni nella pagina).

Se dal primo esame della questione si dovesse rendere necessario un approfondimento ulteriore, con esame di documentazione, verrete contatti per concordare un appuntamento in Studio.

 

Piano del Consumatore e Sospensione dell’Asta Giudiziaria

Si segnala una recente pronuncia di merito da parte del Tribunale di Verona datata 14 giugno 2016, che ha ribadito il principio per cui la presentazione di una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento comporta la sospensione della procedura esecutiva relativa all’immobile del debitore e ciò in quanto la prosecuzione di tale procedura esecutiva renderebbe inutile il piano prospettato dal consumatore.

Le materie maggiormente trattate dallo Studio

Di seguito un elenco delle materie maggiormente trattate dallo Studio:

Diritto di Famiglia:

  • separazioni e divorzi;
  • assistenza presso Tribunale dei Minori.

Diritto Fallimentare:

  • reclami avverso sentenze di fallimento;
  • insinuazioni al passivo fallimentare;
  • concordati preventivi.

Esecuzioni Immobiliari:

  • tutela del debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare;
  • opposizioni agli atti esecutivi;
  • composizione della crisi da sovraindebitamento;.

Procedimenti di sfratto

Proprietà Intellettuale – Registrazione di marchi e brevetti

Legal Informatics

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Atto di precetto: il richiamo al piano del consumatore

L’atto di precetto notificato al debitore contiene la seguente formula: con avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata; altresì si avverte, ex art. 13 del d.l. 83/2015, che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Una volta ricevuto il precetto il debitore può dunque valutare il ricorso a un accordo di composizione della crisi o al cosiddetto “piano del consumatore”.

Le applicazioni di questo nuovo istituto sono ancora poche ma sicuramente si tratta di un interessante e utile strumento finalizzato all’esdebitazione.

Per approfondimenti: info@avvocatocolzani.it

Sovraindebitamento/Esdebitazioni

La valutazione del “piano del debitore” da parte del Giudice non inerisce la convenienza della proposta, riservata invece ai creditori, ma la legittimità e fattibilità della proposta stessa.

Il Giudice deve solo accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché l’assenza di “ragioni ostative all’omologazione” quali ad esempio atti in frode alla legge o ai creditori.

Il Tribunale pertanto può accogliere il piano del debitore anche nei casi in cui la percentuale di soddisfacimento dei creditori sia bassa e tale da rendere il piano stesso non conveniente ai creditori.

Sul punto si veda la recente pronuncia del Tribunale di Bergamo, sez. II, decreto di omologazione 24/2015.

per approfondimenti: contatta lo Studio info@avvocatocolzani.it