Atto di precetto: il richiamo al piano del consumatore

L’atto di precetto notificato al debitore contiene la seguente formula: con avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata; altresì si avverte, ex art. 13 del d.l. 83/2015, che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Una volta ricevuto il precetto il debitore può dunque valutare il ricorso a un accordo di composizione della crisi o al cosiddetto “piano del consumatore”.

Le applicazioni di questo nuovo istituto sono ancora poche ma sicuramente si tratta di un interessante e utile strumento finalizzato all’esdebitazione.

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