Secondo la Corte di Cassazione, provvedimento 27 ottobre 2014 n. 2273, l’avvocato che esamina un atto di citazione per una causa già pendente ha diritto a essere retribuito anche se, successivamente, non gli viene affidata la difesa in giudizio, poiché sussiste un rapporto professionale col cliente che ha per oggetto un parere professionale.