Si segnala una recente pronuncia di merito da parte del Tribunale di Verona datata 14 giugno 2016, che ha ribadito il principio per cui la presentazione di una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento comporta la sospensione della procedura esecutiva relativa all’immobile del debitore e ciò in quanto la prosecuzione di tale procedura esecutiva renderebbe inutile il piano prospettato dal consumatore.