Come già segnalato su questo sito, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, commi 414-416, ha istituito in via sperimentale del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di € 250.000 per l’anno 2016 e di € 500.000 per l’anno 2017.
A tale Fondo può accedere il coniuge in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 c. c. per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.
Con decreto 15 dicembre 2016 del Ministero della Giustizia sono stati finalmente individuati i tribunali presso i quali è possibile presentare l’istanza e le modalità di corresponsione delle somme. Dal sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it (percorso: Home » Itinerari a tema » Tutela dei diritti » Fondo solidarietà coniuge), è possibile scaricare il modulo per la presentazione delle istanze.
Per informazioni su come procedere: info@avvocatocolzani.it