Gestore della Crisi: responsabilità penali

L’art. 16 della legge n. 3/2012 contiene una ipotesi di reato proprio a carico dell’OCC o del professionista ex art. 15 co. 9.

Il componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all’articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicita’ dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilita’ del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. La stessa pena si applica al componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all’articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

TALE E QUALE LA PREVISIONE SANZIONATORIA DI CUI ALL’ART. 344 DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI!