Fideiussore ed erede: diritto alla documentazione bancaria

Il fideiussore e poi erede dell’originario titolare del rapporto bancario ha diritto a ricevere copia della relativa documentazione alla banca e tale richiesta può avvenire entro dieci anni dalla chiusura del relativo rapporto bancario. Pertanto, è obbligo della banca ai sensi dell’art. 119 t.u.b., di consegnare alla clientela copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto e alla sua scadenza entro il termine suddetto.