In caso di inefficacia del decreto ingiuntivo a causa della dichiarazione di fallimento o della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa del debitore ingiunto, sopravvenute nelle more del giudizio di opposizione, che impongono al creditore opposto di partecipare al concorso con gli altri creditori mediante domanda di ammissione al passivo, il pagamento ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione di quel decreto non trova più alcuna giustificazione, né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito, contestato e non accertato. In tal caso, la domanda di ripetizione di ciò che sia stato corrisposto dall’imprenditore insolvente deve considerarsi implicita nella richiesta degli organi della procedura di declaratoria di improseguibilità dell’azione di pagamento nei confronti di quest’ultimo, posto che una siffatta istanza, se accolta, determina di per sé l’esigenza di ripristino della situazione patrimoniale antecedente, indipendentemente dall’accertata esistenza di un indebito oggettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha escluso che la domanda di restituzione formulata dal commissario liquidatore al momento del suo intervento nel processo fosse da considerarsi nuova).
Autore: avvocatocolzani
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Procedure concorsuali, cosa cambierà….
In data 23 giugno 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante modifiche alle disposizioni in materia fallimentare,civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. Il principio che ispira le misure è il seguente affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo.
Tra le principali novità si segnalano:
Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi.Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti: offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentate – oltre che dal debitore – anche da terzi, purché migliorative e comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del patrimonio. Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti : il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore.Requisiti per la nomina a curatore: la figura del curatore fallimentare viene distinta da quella del commissario giudiziale – le due vengono rese incompatibili – e deve essere in grado di completare i propri adempimenti entro i termini, pena la revoca. In questo modo si garantisce la terzietà del commissario e si riducono i tempi delle procedure di fallimento. Ristrutturazione dei debiti: l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce. Operazioni di vendita: le operazioni di vendita vendono rese più rapide e tali da migliorare il valore realizzato, grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle modalità di determinazione del prezzo di vendita, ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicità. Deducibilità delle perdite: l regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione viene modificato introducendo, al posto della deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. In questo modo si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.
Con riguardo alle vendite giudiziarie, un apposito portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle stesse, superando così l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.
La pubblicità sul portale è obbligatoria: ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest’ultimo deve dichiarare con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente.
Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati è previsto un contributo a carico del creditore procedente di 100 euro per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat.
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Illegittimità delle cartelle esattoriali di Equitalia
Quando viene notificata una cartella esattoriale da Equitalia occorre sempre valutare con attenzione gli importi in essa indicati: sarà agevole notare, infatti, come le somme a carico del contribuente spesso appaiono considerevolmente al di sopra degli importi originariamente dovuti e riportati nell’estratto di ruolo.
Anzitutto va ricordato che le cartelle che non dettagliano puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate alle varie annualità devono intendersi affette da nullità, non competendo al contribuente difficili indagini volte a ricostruire l’operato dell’ufficio e ricostruire un computo degli interessi spesso criptico e non comprensibile.
Poi va verificata l’esistenza di anatocismo, ovvero l’applicazione di interessi su interessi, vietata a norma dell’articolo 1283 c.c. Nel caso di Equitalia sono da considerarsi anatocistici e quindi illegittimi le aliquote e gli interessi applicati su altri interessi e sulle sanzioni.
Da ultimo si consiglia di prestare estrema attenzione in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Equitalia, infatti, utilizza per l’ammortamento della rateizzazione una variante del piano “alla francese”, scelta discrezionale e non prevista da alcuna norma. Senza entrare nei tecnicismi, tale scelta può comportare l’innalzamento del tasso effettivo applicato per il rateizzo dei debiti erariali e previdenziali al di sopra del tasso stabilito dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973.
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Obbligo di mantenimento dei figli anche a carico del genitore disoccupato
Si richiama l’attenzione su questo recente provvedimento del Tribunale di Milano: Trib. Milano, sez. IX, decreto 15 aprile 2015 (Pres. Manfredini, est. Jacopo Blandini). Pronunciandosi in materia di separazione e mantenimento, il Tribunale ha ribadito il principio per cui lo stato di disoccupazione di un genitore non può giustificare in alcun modo il venir meno dell’obbligo di mantenimento. Tale obbligo, in assenza di altri parametri, deve essere quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica. Il Tribunale ha quindi chiarito che la disoccupazione del genitore non convivente con i figli può giustificare, al più, che il mantenimento indiretto sia cd. onnicomprensivo, ponendo integralmente a carico dell’altro genitore, le spese cd. extra.
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Sempre in tema di usura bancaria
Pare opportuno segnalare la seguente pronuncia del Tribunale di Monza:
Tribunale Monza 17 marzo 2015 – – Est. Febbraro.
Provvedimenti di istruzione preventiva – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – Quesito in materia di interessi usurari, anatocismo, commissioni e spese indebite – Determinazione e rettifica saldo di conto corrente ancora in essere – Ammissibile
E’ pienamente ammissibile la procedura di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. anche nell’ambito dei rapporti bancari per controversie aventi ad oggetto la contestazione di addebiti illegittimi (interessi usurari e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, valute fittizie, etc.).
L’azione del ricorrente, infatti, è preordinata a verificare l’illegittimità di tali addebiti negli estratti conto e, pertanto, il diritto di credito può annoverarsi nella categoria dei “crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” previsti dalla norma codicistica.La funzione deflattiva dell’istituto, unita alla finalità di istruzione preventiva, non permette interpretazioni eccessivamente formalistiche e restrittive.
Il ricorso è ammissibile anche nell’ipotesi di conto corrente ancora aperto, in quanto l’interesse del cliente trova soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli, e la domanda di nullità può essere sempre proposta anche in costanza di rapporto. (Antonino La Lumia) (riproduzione riservata)
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Da oggi in vigore il Divorzio Breve
Entra oggi in vigore la legge 6 maggio 2015 n. 55 sul Divorzio Breve, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 107 dell’ 11 maggio 2015.
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Usura bancaria. Come difendersi dalle banche
Tra le materie trattate dallo Studio se ne segnala una di particolare interesse per il cittadino, ossia il contenzioso bancario. Lo studio, avvalendosi della consulenza di uno studio di commercialisti, offre ai propri clienti tutela nei confronti delle Banche per tutte le eventuali anomalie nei rapporti bancari. Tanto per citare degli esempi, si considerino gli interessi ultralegali, i giorni di valuta fittizia, le commissioni di massimo scoperto, le spese, all’anatocismo, all’usura. E’ molto importante analizzare con attenzione le singole voci addebitate dalla banca per rilevare l’esistenza di eventuali applicazioni illegittime di spese e costi non dovuti oltre, soprattutto, per verificare l’effettiva applicazione di interessi superiori al tasso soglia stabilito dalla Banca d’Italia. Tale verifica ha rilevanti conseguenze dal punto di vuusta giuridico, atteso quanto disposto dall’articolo 1815 c.c. che al comma 2 prevede espressamente che “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.” Lo Studio, col supporto di un commercialista di fiducia, offre la possibilità di procurarsi una pre-analisi (e successiva perizia) sulla base della quale avviare nei modi più opportuno un’azione giudiziaria nei confronti dell’Istituto Bancario. Per procedere con la pre-analisi, il cliente dovrà sempre procurarsi la seguente documentazione: contratto, estratti conto, ricevute dei versamenti effettuati, comunicazioni della banca.
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Verso il divorzio breve….
Camera dei Deputati, disegno di legge 22 aprile 2015
XVII LEGISLATURA
C.831-892-1053-1288-1938-2200-B
CAMERA DEI DEPUTATI
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
(Testo definitivamente approvato dalla Camera il 22 Aprile 2015. In attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
Art. 1.
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
Art. 2.
1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
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Recapito in Monza
Dal mese di aprile 2015 ho avviato una collaborazione con lo Studio di Commercialisti del Dr. Danilo Andrea Bissanti, potenziando la mia attività nell’ambito civile e societario. Sarò a disposizione dei clienti anche presso il recapito in centro Monza, via Italia n. 46, ovviamente previo appuntamento.
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Art. 492 bis cpc: Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
[I] Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta ordinaria ed il numero di fax del difensore nonchè, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
[II] Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
[III] Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
[IV] L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.
[V] Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonchè l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.
[VI] Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziale sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
[VI] Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.