Il Tribunale di Milano con una serie di ordinanze ha ormai chiarito che l’istituto della mediazione civile, previsto dall’art. 5 d.lgs. 28 del 2010, è applicabile anche alla controversia instaurata dalla ex moglie per l’accertamento del diritto, ex art. 12-bis L. 898 del 1970, a una quota – pari al 40% – del trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all’ex marito. L’istituto della mediazione civile è secondo il Tribunale applicabile anche alle controversie familiari, là dove il diritto non sia indisponibile, ad esempio ne caso l’oggetto della domanda sia un credito e, in particolare, una somma di denaro, ovvero un diritto disponibile. L’opportunità della mediazione emerge secondo il Tribunale proprio “quando le parti in causa sono state legate da una pregressa relazione sentimentale, confluita in matrimonio”, essendo probabile che “la lite possa tradursi nel ri-accendersi di una conflittualità non del tutto sopita”. In questi casi la mediazione è disposta “ex officio”: la legge 9 agosto 2013, n. 98, in riforma del d.lgs. 28/2010, ha infatti previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Autore: avvocatocolzani
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Esdebitazioni secondo la legge 3/2012
Lo Studio Legale offre ai propri clienti assistenza, col supporto di uno Studio di Commercialisti, per le procedure di esdebitazione secondo la legge 3/2012. L’esdebitazione è un beneficio che consente a coloro che si trovano in una situazione di grave indebitamento di potersi liberare dai propri debiti, perché i creditori non potranno più esigerne il pagamento al termine della procedura. La procedura di esdebitazione può essere usufruita non solo gli imprenditori soggetti a fallimento, ma anche dai consumatori, cioè da coloro che non svolgono un’attività d’impresa, i quali si trovino in una situazione debitoria tale da non poter soddisfare i con regolarità i propri debiti.
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Esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.
Una recente decisione della S.C. (Cass. Civ., sez. III, sent. 22.05.2015, n. 10546) ha fornito un importante chiarimento in ordine ai presupposti di legge per il ricorso alla tutela di cui all’art. 2932 c.c.
La norma in oggetto prevede che la parte adempiente, o che abbia comunque il diritto di pretendere la prestazione promessa,può procurarsi una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
La Cassazione ha affermato che «l’inadempimento contrattuale può concretarsi anche prima della scadenza prevista per l’adempimento, qualora il debitore – in violazione dell’obbligo di buona fede – tenga una condotta incompatibile con la volontà di adempiere alla scadenza», e che, pertanto, «l’azione ex art. 2932 cod. civ. può essere proposta anche prima della scadenza del termine di adempimento, qualora risulti già conclamata la volontà di non adempiere dell’altra parte».
L’inadempimento contrattuale, può essere attuale oppure, per cosi dire, anticipato cioè attuato prima della scadenza temporale prevista per l’adempimento: l’inadempimento anticipato dipende dalla violazione dell’obbligo di buona fede e di lealtà nell’esecuzione del contratto ed è attuato da comportamenti del debitore che rendono antieconomica o impossibile la prosecuzione del rapporto.
La S.C. ha altresì precisato che l’obbligo di eseguire offerta formale di adempimento, previsto dal terzo comma dell’art. 2932 c.c. quale condizione per l’accoglimento della domanda, non opera quando la prestazione non sia ancora esigibile. In tal caso, conseguentemente, il contraente che intenda avvalersi dell’azione de quo può limitarsi a formulare un’offerta di adempimento anche non formale o per intimazione ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c. purché espressa in modo tale da escludere ragionevoli dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere e, dunque, a tal punto seria e concludente da far ritenere un’effettiva e puntuale volontà di adempimento a fronte del trasferimento del bene, comunque a tale adempimento condizionato.
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Importante precisazione in materia di Divorzio Breve
Il Tribunale di Milano con un recente decreto emanato dalla prima sezione civile (presidente ed estensore Manfredini) ha recentemente sollevato una importante questione in merito ai termini per il divorzio. Come noto, con la riforma dello scioglimento del matrimonio, è stato ridotto il termine di 3 anni dalla separazione in origine necessario per ottenere il divorzio. In caso di separazione consensuale il termine veniva ridotto a 6 mesi, in caso di separazione giudiziale ad 1 anno. Orbene, cosa accade nel caso di una separazione avviata nella forma della separazione giudiziale e poi definita con un accordo tra i coniugi recepito a verbale dal giudice? Secondo il Tribunale di Milano non c’è l mutamento del rito necessario e, dunque, per la richiesta di divorzio occorre attendere un anno.
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Job Act e controlli a distanza sui lavoratori
L’articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2015 si occupa delle modifiche all’articolo 4 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) rimodulando la fattispecie integrante il divieto dei controlli a distanza.
Nella sua formulazione originaria l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori al comma 1 stabiliva un divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Le possibilità di deroga erano dettagliate al comma 2: gli impianti e le apparecchiature di controllo «che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori» potevano essere installati previo accordo con le Rappresentanze Sindacali presenti in Azienda o, in caso di mancato accordo, previa autorizzazione della DTL territorialmente competente.
Le modifiche introdotte dall’articolo 23 cercano di contemperare, da un lato, l’esigenza afferente all’organizzazione del lavoro e della produzione posta in essere dal datore e, dall’altro, il diritto del prestatore a non vedere sottoposto ad un controllato a distanza lo svolgimento delle sue attività nel luogo di lavoro, «individuando una precisa procedura esecutiva e gli stessi soggetti partecipi».
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita’ di controllo a distanza dell’attivita’ dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu’ regioni, tale accordo puo’ essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu’ Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita’ d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». -
In materia di “messa alla prova” penale
La Cassazione Penale Sezione III con sentenza 27071/2015 ha riconosciuto la legittimità del provvedimento del giudice che ritienga tardiva l’istanza di sospensione del processo con messa alla prova proposta successivamente all’apertura del dibattimento, laddove la stessa apertura sia intervenuta prima dell’entrata in vigore della L. 67/2014.
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il Decreto Ingiuntivo va revocato se il creditore opposto non promuove la mediazione
Così ha deciso il Tribunale di Ferrara, in persona della dott.ssa Ghedini, con sentenza resail 07 gennaio 2015 in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo. La causa aveva ad oggetto rapporti derivanti da contratto bancario e pertanto doveva ritenersi soggetta all’obbligo di mediazione. Poichè nessuna delle parti ha attivato la procedura di mediazione, l’opposizione è stata dichiarata improcedibile. La sentenza in questione presenta indubbio interesse per quel che attiene le sorti del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Ferrara ha ritenuto di dover revocare il decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti argomentazioni: Nonostante l’attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale è il creditore e quindi a lui spetta l’onere di instaurare la procedura di mediazione. In considerazione della natura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che la obbligatorietà diviene operativa dopo la pronunzia del GI della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc, ovvero dopo la celebrazione dell’udienza ex art. 183 cpc. Ne consegue per il Tribunale di Ferrara che l’onere dell’esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarità in senso sostanziale. E del resto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore col ricorso monitorio: è pertanto il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum con la conseguenza che il creditore opposto, che formalmente rivesta la qualifica di convenuto nel giudizio di opposizione, è di fatto attore in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata con ricorso monitorio: conseguentemente il decreto ingiuntivo decade e deve essere revocato.
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Attività di Studio
Con oggi formalmente riprendono con regolarità tutte le attività di studio.
L’Avv. Colzani sarà reperibile previo appuntamento telefonico (039/8943580) o mail (info@avvocatocolzani.it) presso la sede di Barzanò (Lc) e presso le sedi di Monza e Lissone (Mb).
Si consiglia, ove possibile, l’uso della mail per la richiesta di appuntamento. Le richieste verranno evase in giornata.
Per le telefonate, in caso di mancata risposta (specie alla mattina quando l’avvocato potrebbe essere in udienza), si invita a lasciare un messaggio alla segreteria coi propri contatti – verrete prontamente richiamati.
In caso di urgenze, previo contatto telefonico, è possibile fissare appuntamento in giornata.
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Agosto 2015
Si informa la clientela che nel mese di agosto gli uffici rimarranno chiusi dal 10 al 23 agosto 2015.
