Ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.c., l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve contenere la specifica indicazione dei documenti e la precisazione del contenuto degli stessi e ciò per dimostrare la loro utilità a provare il fatto controverso. Inoltre, l’ordine di esibizione deve essere utile in via diretta ed immediata all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa e non può avere fini meramente esplorativi, tanto più se si tratti di documentazione di natura contabile per la quale si impone l’indicazione delle specifiche partite rilevanti ai fini della controversia.
E’ quanto ha ribadito il Tribunale di Avellino in merito all’onere della parte di richiedere, ex art. 119 del D. Lgs. n. 385 del 1993, alla banca la documentazione necessaria a provare la propria domanda e di ottenere, a sue spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione sull’estratto conto dell’ultimo decennio, indipendentemente dall’inadempimento del dovere di informazione da parte della banca anche dopo lo scioglimento del rapporto. Nel caso sottoposto al Tribunale parte attrice aveva allegato alla propria produzione documentale una raccomandata di richiesta di contratti di conto corrente, senza però specificare se e quale riscontro la banca abbia dato a tale formale richiesta di documenti.
Autore: avvocatocolzani
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Contenzioso bancario: ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
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Atto di precetto: il richiamo al piano del consumatore
L’atto di precetto notificato al debitore contiene la seguente formula: con avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata; altresì si avverte, ex art. 13 del d.l. 83/2015, che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Una volta ricevuto il precetto il debitore può dunque valutare il ricorso a un accordo di composizione della crisi o al cosiddetto “piano del consumatore”.
Le applicazioni di questo nuovo istituto sono ancora poche ma sicuramente si tratta di un interessante e utile strumento finalizzato all’esdebitazione.
Per approfondimenti: info@avvocatocolzani.it
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Novità per l’anno 2016
L’Avv. Colzani augura buon 2016 alla clientela.
Col nuovo anno si segnalano le seguenti novità.
MATERIE DI COMPETENZA DELLO STUDIO
Come noto, la professione forense si sta evolvendo nell’ottica di garantire competenze altamente specialistiche. Al di là delle imposizioni normative, si ritiene fondamentale la specializzazione in una determinata materia /in un determinato ramo del diritto e ciò per garantire il miglior servizio alla clientela.
Lo Studio Colzani continuerà a garantire la più ampia gamma di servizi (Civile, Penale, Tributario) avvalendosi della collaborazione e delle competenze di professionisti qualificati nel settore.
L’Avv. Colzani personalmente si occuperà delle questioni di DIRITTO CIVILE con riguardo alle seguenti macro aree:
- assistenza alle aziende;
- recupero crediti;
- esecuzioni immobiliari;
- procedure concorsuali;
- diritto di famiglia.
SEDI E ORARI DI STUDIO
L’ambito territoriale di competenza dello Studio copre la Provincia di Lecco e di Monza.
L’Avvocato riceve su appuntamento, a seconda delle esigenze, nella sede di Barzanò, di Lissone o di Monza. Gli appuntamenti verranno fissati secondo le fasce orarie più adatte alle reciproche esigenze. Si ricevono i clienti regolarmente anche nel giorno di sabato.
CONSULENZE
L’attività di consulenza dovrà essere sempre retribuita.
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Sospensione delle attività nel periodo natalizio
Lo Studio rimarrà chiuso dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 03 gennaio.
L’occasione è gradita per augurare ai clienti e ai visitatori di questo sito i migliori auguri di Buon Natale e Buon 2016.
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Locazione in nero? Nulla
La Corte di Cassazione Sez. Un. Civili 17 settembre 2015, n. 18214 – Pres. Rovelli – Est. Travaglino, pronunciando in materia di locazioni ad uso abitativo ha affermato che ove il contratto sia stato stipulato senza la forma scritta richiesta ai sensi dell’art. 1 comma 4 della l. 431/1998 è affetto da nullità assoluta e ciò in considerazione della la “ratio” pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore, nel qual caso l’invalidità è una nullità di protezione del conduttore, solo da lui denunciabile.
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Clausola di salvaguardia e usura
Il Tribunale di Bari, con propria ordinanza del 27 novembre 2015 ha affermato il principio per cui la presenza di una clausola di salvaguardia che riconduce la misura degli interessi moratori al limite massimo del tasso soglia dell’usura non rileva al fine di escludere l’usurarietà del tasso convenuto, qualora il contratto espressamente preveda, oltre agli interessi, anche una commissione per estinzione anticipata e spese di assicurazione. Ne deriva che per valutare se il tasso pattuito supera il tasso soglia è necessario cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata e le altre spese.
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Sovraindebitamento/Esdebitazioni
La valutazione del “piano del debitore” da parte del Giudice non inerisce la convenienza della proposta, riservata invece ai creditori, ma la legittimità e fattibilità della proposta stessa.
Il Giudice deve solo accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché l’assenza di “ragioni ostative all’omologazione” quali ad esempio atti in frode alla legge o ai creditori.
Il Tribunale pertanto può accogliere il piano del debitore anche nei casi in cui la percentuale di soddisfacimento dei creditori sia bassa e tale da rendere il piano stesso non conveniente ai creditori.
Sul punto si veda la recente pronuncia del Tribunale di Bergamo, sez. II, decreto di omologazione 24/2015.
per approfondimenti: contatta lo Studio info@avvocatocolzani.it
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Mediazione e diritto di famiglia
Il Tribunale di Milano con una serie di ordinanze ha ormai chiarito che l’istituto della mediazione civile, previsto dall’art. 5 d.lgs. 28 del 2010, è applicabile anche alla controversia instaurata dalla ex moglie per l’accertamento del diritto, ex art. 12-bis L. 898 del 1970, a una quota – pari al 40% – del trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all’ex marito. L’istituto della mediazione civile è secondo il Tribunale applicabile anche alle controversie familiari, là dove il diritto non sia indisponibile, ad esempio ne caso l’oggetto della domanda sia un credito e, in particolare, una somma di denaro, ovvero un diritto disponibile. L’opportunità della mediazione emerge secondo il Tribunale proprio “quando le parti in causa sono state legate da una pregressa relazione sentimentale, confluita in matrimonio”, essendo probabile che “la lite possa tradursi nel ri-accendersi di una conflittualità non del tutto sopita”. In questi casi la mediazione è disposta “ex officio”: la legge 9 agosto 2013, n. 98, in riforma del d.lgs. 28/2010, ha infatti previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
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Esdebitazioni secondo la legge 3/2012
Lo Studio Legale offre ai propri clienti assistenza, col supporto di uno Studio di Commercialisti, per le procedure di esdebitazione secondo la legge 3/2012. L’esdebitazione è un beneficio che consente a coloro che si trovano in una situazione di grave indebitamento di potersi liberare dai propri debiti, perché i creditori non potranno più esigerne il pagamento al termine della procedura. La procedura di esdebitazione può essere usufruita non solo gli imprenditori soggetti a fallimento, ma anche dai consumatori, cioè da coloro che non svolgono un’attività d’impresa, i quali si trovino in una situazione debitoria tale da non poter soddisfare i con regolarità i propri debiti.
Per maggiori informazioni è possibile concordare un appuntamento in studio scrivendo a info@avvocatocolzani.it