I piani di composizione della crisi, secondo le indicazioni dei Tribunali, dovrebbero avere durata massima di 5/6 anni. Come comportarsi nei casi di mutui della durata superiore ai 5 anni? La questione è discussa. Il nostro studio ritiene che si debba consentire al debitore sovraindebitato di mantenere aperto il debito con l’istituto di credito sino alla naturale scadenza e ciò nel rispetto della ratio della legge 3/2012 che altrimenti verrebbe vanificata. Una prima interessante pronuncia sul punto è stata resa in data 18 ottobre 2017 dal Tribunale di Milano, dott. Rossetti, e sembra confortare la nostra tesi.
Categoria: DIRITTO BANCARIO
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Accertamento dell’anatocismo con 702 bis c.p.c.
La Corte di Appello di Milano con provvedimento datato 20 Luglio 2017, estensore la dott.sssa Angela Scalise, ha ritenuto ammissibile in materia di accertamento dell’anatocismo il ricorso al procedimento sommario ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.: a prescindere, infatti dalla semplificazione dell’attività istruttoria che tale procedimento comporta, lo stesso garantisce comunque una cognizione piena delle domande ed eccezioni.
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Tassi usura: come individuare le soglie
Si segnala il commento a cura di Stefano Congiusti, Dottore Commercialista in Monza:
http://www.ilprofessionistalibero.eu/tassi-usura-come-valutarli
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Mutuo Fondiario: Cassazione e Merito a confronto
Di diverso orientamento il Tribunale di Monza da un lato e la Corte di Cassazione Civile Sezione I dall’altro in punto di nullità del mutuo fondiario che supera i limiti di finanziabilità.
Recentemente, il Tribunale di Monza con ordinanza datata 11 maggio 2017, estensore Romito, aveva stabilito che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario. Tale pronuncia, peraltro, si poneva in contrasto con altra pronuncia proveniente dallo stesso Tribunale di Monza e datata 29 settembre 2015 (estensore Nardecchia). Il cambio di orientamento veniva giustificato mediante appello ad alcune pronunce di Cassazione sul tema tra cui la n. 26672/2013.
Orbene, una recentissima Cassazione, sentenza del 13.07.2017 n. 17352, si pone in contrasto col Tribunale di Monza e con la precedente Cassazione n. 26672/2013 (a cui appunto si era richiamato proprio il Tribunale di Monza nell’ultimo provvedimento) ribadendo che il mancato rispetto del limite di finanziabilità dell’art. 38 co. 2 TUB determina di per sè la nullità del contratto di mutuo fondiario.
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Sempre in tema di mutuo fondiario
Il giudice civile può sindacare l’effettiva funzione assolta da un’operazione di finanziamento per accertare se essa sia assistita da un’autonoma causa o se invece vada inserita in una fattispecie complessa volta a perseguire finalità lesive della par condicio. Così, ad esempio, se dall’esame dalla documentazione emerge che le parti, nella stipulazione di un mutuo fondiario, hanno voluto perseguire una funzione diversa da quella per la quale esso è destinato, il giudice deve negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall’ordinamento. Si veda sul punto Tribunale di Firenze, con sentenza del 20 Gennaio 2016 che ha ritenuto nullo il contratto di finanziamento erogato a una società controllata e da questa girato, per la maggior parte, alla propria controllante, mediante bonifico bancario.
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Preventivo servizi legali per aziende 2017
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Concessione di credito a società poi fallita: le responsabilità della Banca
Si segnala la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, in data 10 Marzo 2017. Est. Mondini. Detto provvedimento affronta il tema della responsabilità dell’Istituto di credito nel caso di prestito erogato a una società in crisi poi fallita. Il Tribunale è stato chiamato a stabilire se vi sia responsabilità dell’istituto bancario che abbia erogato prestiti a una società in crisi poi fallita.
Secondo l’attesi dell’attore, la società poi fallita, la Banca con la sua condotta, consistita nell’erogazione di prestiti anche nel momento in cui la società è entrata in crisi, avrebbe contribuito all’indebitamento della stessa e al conseguente fallimento. Il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea, ha precisato che l’aumento dell’esposizione debitoria della società è da imputarsi esclusivamente alla gestione della stessa e non certo alla Banca. Peraltro, precisa il Tribunale, non v’è alcuna norma nel nostro sistema che impone a un istituto di credito di non fare credito ad un cliente in crisi per evitare che questi, approfittando della falsa apparenza della propria liquidità, si indebiti ulteriormente verso i terzi.
In sostanza, non è ravvisabile in capo alla Banca alcuna posizione di garanzia in forza della quale sia configurabile in capo ad essa un potere-dovere di salvaguardia degli interessi economici del cliente mutuatario di fronte al rischio che questo usi male il capitale ricevuto.
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Esdebitazione fallimentare e debito Iva
La Corte Europea è intervenuta sul punto all’esito della causa n. 493/2015 con sentenza depositata il 16 marzo 2017.
Alla Corte Europea è stato chiesto di stabilire in punto di diritto se l’inderogabilità dell’Iva debba ritenersi compatibile con la normativa interna che permette al soggetto ritenuto meritevole del beneficio dell’esdebitazione di non adempiere al pagamento dei propri debiti tributari.
La Corte ha ritenuto compatibile con la normativa comunitaria la procedura di esdebitazione fallimentare essa, secondo la Corte Europea, non risulta essere contraria all’obbligo degli Stati membri dell’Unione europea di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione.
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Contratto di finanziamento ed esecuzione
L’esecuzione forzata può essere promossa sol sulla base di un titolo esecutivo che contenga in sé tutti gli elementi certi positivi idonei alla determinazione del quantum.
Seguendo questa logica. il contratto di finanziamento contenuto nell’atto notarile costituisce titolo certo e liquido al momento della stipula, ma non lo è più laddove siano intervenuti pagamenti parziali o si siano modificati i parametri iniziali, che rendono necessaria un’attualizzazione del credito. Detta attualizzazione dovrà risultare anche nell’atto di precetto, pena l’impossibilità dello stesso di raggiungere lo scopo suo proprio, ossia far conoscere con certezza al debitore la quantificazione del credito nonché di assegnare un termine per adempiere e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, esercizio dell’azione esecutiva.
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Risoluzione del leasing ed equo compenso
Sempre in punto di leasing e disciplina applicabile ai casi di risoluzione (1526 c.c.) si segnala una pronuncia del Tribunale di Brescia, datata 04 Ottobre 2016 (Est. Vincenza Agnese) che affronta il problema della determinazione dell’equo compenso ex art. 1526 c.c. per l’uso dell’immobile.
Secondo il Tribunale occorre tenere conto della remunerazione per il godimento del bene, del deprezzamento conseguente al decorso del tempo ed alla sua non commerciabilità come nuovo, oltre che del logoramento per l’uso e dell’eventuale danneggiamento, verificando, altresì l’importo delle rate già pagate dall’utilizzatore così da determinare il rapporto dare/avere tra le parti.