E’ di recente approvazione da parte della Camera dei Deputati il disegno di legge per la riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza.
La riforma intende promuovere una nuova sensibilità nei confronti della crisi di impresa, che si traduce anzitutto sul piano lessicale, con l’abolizione della parola “fallimento”, percepita come negativa, che verrà sostituita pertanto con espressioni equivalenti, quali «insolvenza» o « liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali.
La riforma introduce altresì una nuova definizione dello stato di crisi, da intendersi come probabilità di futura insolvenza, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza;
Dal punto di vista della procedura si segnalano le seguenti novità:
- il fallimento non potrà più essere dichiarato d’ufficio;
- verrà adottato un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa;
- sarà possibile assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, compresi i professionisti;
- verrà data priorità alle proposte di soluzione della crisi in grado di assicurare la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore: la liquidazione giudiziale rimane dunque l’extrema ratio;
- verranno ridotti durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure.