Secondo la Corte di Cassazione, provvedimento 27 ottobre 2014 n. 2273, l’avvocato che esamina un atto di citazione per una causa già pendente ha diritto a essere retribuito anche se, successivamente, non gli viene affidata la difesa in giudizio, poiché sussiste un rapporto professionale col cliente che ha per oggetto un parere professionale.
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Contenzioso tributario: società estinta
In tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società contribuente intervenga in pendenza di un giudizio, il giudice, a fronte del venir meno della capacità della società di stare in giudizio, deve disporre l’interruzione del processo a norma degli artt. 299 e ss c.p.c., per consentire alla parte pubblica, che ne abbia interesse, di riassumerlo nei confronti dei soci subentrati alla società estinta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 110 c.p.c., non potendo escludere la possibilità del fenomeno successorio in base al solo esame del bilancio di liquidazione.
Cassazione civile, sez. VI 09 ottobre 2015, n. 20358 – Pres. Iacobelli – Est. Caracciolo.
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Comunicazione ai clienti
In data odierna l’Avv. Colzani non sarà reperibile sul numero di cellulare.
Per qualsiasi esigenza, contattare direttamente lo studio al numero 039/8943580.
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Contenzioso bancario: ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.c., l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve contenere la specifica indicazione dei documenti e la precisazione del contenuto degli stessi e ciò per dimostrare la loro utilità a provare il fatto controverso. Inoltre, l’ordine di esibizione deve essere utile in via diretta ed immediata all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa e non può avere fini meramente esplorativi, tanto più se si tratti di documentazione di natura contabile per la quale si impone l’indicazione delle specifiche partite rilevanti ai fini della controversia.
E’ quanto ha ribadito il Tribunale di Avellino in merito all’onere della parte di richiedere, ex art. 119 del D. Lgs. n. 385 del 1993, alla banca la documentazione necessaria a provare la propria domanda e di ottenere, a sue spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione sull’estratto conto dell’ultimo decennio, indipendentemente dall’inadempimento del dovere di informazione da parte della banca anche dopo lo scioglimento del rapporto. Nel caso sottoposto al Tribunale parte attrice aveva allegato alla propria produzione documentale una raccomandata di richiesta di contratti di conto corrente, senza però specificare se e quale riscontro la banca abbia dato a tale formale richiesta di documenti. -
Atto di precetto: il richiamo al piano del consumatore
L’atto di precetto notificato al debitore contiene la seguente formula: con avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata; altresì si avverte, ex art. 13 del d.l. 83/2015, che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Una volta ricevuto il precetto il debitore può dunque valutare il ricorso a un accordo di composizione della crisi o al cosiddetto “piano del consumatore”.
Le applicazioni di questo nuovo istituto sono ancora poche ma sicuramente si tratta di un interessante e utile strumento finalizzato all’esdebitazione.
Per approfondimenti: info@avvocatocolzani.it
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Novità per l’anno 2016
L’Avv. Colzani augura buon 2016 alla clientela.
Col nuovo anno si segnalano le seguenti novità.
MATERIE DI COMPETENZA DELLO STUDIO
Come noto, la professione forense si sta evolvendo nell’ottica di garantire competenze altamente specialistiche. Al di là delle imposizioni normative, si ritiene fondamentale la specializzazione in una determinata materia /in un determinato ramo del diritto e ciò per garantire il miglior servizio alla clientela.
Lo Studio Colzani continuerà a garantire la più ampia gamma di servizi (Civile, Penale, Tributario) avvalendosi della collaborazione e delle competenze di professionisti qualificati nel settore.
L’Avv. Colzani personalmente si occuperà delle questioni di DIRITTO CIVILE con riguardo alle seguenti macro aree:
- assistenza alle aziende;
- recupero crediti;
- esecuzioni immobiliari;
- procedure concorsuali;
- diritto di famiglia.
SEDI E ORARI DI STUDIO
L’ambito territoriale di competenza dello Studio copre la Provincia di Lecco e di Monza.
L’Avvocato riceve su appuntamento, a seconda delle esigenze, nella sede di Barzanò, di Lissone o di Monza. Gli appuntamenti verranno fissati secondo le fasce orarie più adatte alle reciproche esigenze. Si ricevono i clienti regolarmente anche nel giorno di sabato.
CONSULENZE
L’attività di consulenza dovrà essere sempre retribuita.
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Sospensione delle attività nel periodo natalizio
Lo Studio rimarrà chiuso dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 03 gennaio.
L’occasione è gradita per augurare ai clienti e ai visitatori di questo sito i migliori auguri di Buon Natale e Buon 2016.
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Locazione in nero? Nulla
La Corte di Cassazione Sez. Un. Civili 17 settembre 2015, n. 18214 – Pres. Rovelli – Est. Travaglino, pronunciando in materia di locazioni ad uso abitativo ha affermato che ove il contratto sia stato stipulato senza la forma scritta richiesta ai sensi dell’art. 1 comma 4 della l. 431/1998 è affetto da nullità assoluta e ciò in considerazione della la “ratio” pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore, nel qual caso l’invalidità è una nullità di protezione del conduttore, solo da lui denunciabile.
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Clausola di salvaguardia e usura
Il Tribunale di Bari, con propria ordinanza del 27 novembre 2015 ha affermato il principio per cui la presenza di una clausola di salvaguardia che riconduce la misura degli interessi moratori al limite massimo del tasso soglia dell’usura non rileva al fine di escludere l’usurarietà del tasso convenuto, qualora il contratto espressamente preveda, oltre agli interessi, anche una commissione per estinzione anticipata e spese di assicurazione. Ne deriva che per valutare se il tasso pattuito supera il tasso soglia è necessario cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata e le altre spese.