Una interessante pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio 14 ottobre 2016, est. Leotta sintetizza i compiti degli Organismi di Composizione della Crisi, evidenziando ruolo e funzione dei Gestori della Crisi e doveri nei confronti del debitore oltre che dei suoi consulenti.
Sia il dato letterale (con l’uso del termine ‘ausilio’) sia numerosi profili di ordine sistematico fanno ritenere che l’attività del Gestore non possa limitarsi ad una “supervisione” o al mero controllo (In ipotesi anche sostanziale) di un’attività svolta da altri (dal Difensore o dal Consulente del debitore). La legge 3/2012, infatti, prevede come obbligatorio l’intervento degli Organismi di Composizione della crisi o del gestore nominato dal Tribunale e non fa cenno ad altro tipo di assistenza tecnica o di consulenza, demanda al Gestore una serie di accertamenti e, soprattutto, l’acquisizione dei dati necessari a verificare la condizione personale dell’istante, ad inquadrare la sua situazione debitoria e ad individuare lo strumento più idoneo alla soluzione della crisi da sovraindebitamento.
Tale attività non può ridursi all’acquisizione di dati forniti da altri ed alla ratifica (in ipotesi anche a seguito di revisione critica) di scelte operate prima e al di fuori dell’intervento del Gestore stesso, che è soggetto indipendente rispetto alla posizione del debitore, tant’è che il sovraindebitato non può scegliere il professionista che si occuperà della sua crisi debitoria, ma solo individuare un Organismo di composizione (tra quelli, peraltro, che operano nel Circondario di sua residenza) che poi nominerà il Gestore, o rivolgersi al Presidente del Tribunale per la nomina di un professionista.
Ciò non significa, ovviamente, che il debitore non possa rivolgersi ad un professionista di sua fiducia, ma tale soggetto avrà soltanto il compito di facilitare e favorire il contatto ed i rapporti, che spesso involgono questioni tecniche e complesse, tra il debitore ed il Gestore e non potrà, invece, “confezionare” un Piano o un accordo e sottoporlo, per la ratifica al Gestore sostituendosi, di fatto, a quest’ultimo nello svolgimento di un compito che il Professionista designato (dall’Organismo di Composizione della Crisi o dal Presidente del Tribunale) deve svolgere integralmente di persona sin dall’attività iniziale di raccolta dei dati e delle informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico.